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Cassazione: quando il lavoratore occupato obbligatoriamente può essere licenziato


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Con la sentenza n. 26029 del 15.10.2019, la Cassazione afferma che deve essere annullato il licenziamento irrogato, nell’ambito di una procedura collettiva, ad un lavoratore occupato obbligatoriamente se ciò comporta la violazione della quota di riserva.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, assunto ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva, deducendo che, a seguito di tale recesso, il datore aveva violato la c.d. quota di riserva prevista dalla l. 68/1999.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, rileva, preliminarmente, che deve trovare applicazione nel caso di specie l’art. 10, comma 4, della l. 68/1999, secondo cui “… il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento, della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva …”.

Secondo i Giudici di legittimità, la ratio della predetta norma è quella di evitare che, in occasione di licenziamenti individuali o collettivi motivati da ragioni economiche, l'imprenditore possa superare i limiti imposti alla presenza percentuale nella sua azienda di personale appartenente alle categorie protette, originariamente assunti in conformità ad un obbligo di legge.
Il legislatore, infatti, nel bilanciare l'interesse dell'imprenditore al ridimensionamento dell'organico in una situazione di crisi economica con l'interesse dell'assunto obbligatoriamente alla conservazione del posto di lavoro, privilegia quest'ultimo, con una speciale protezione del disabile e con un sacrificio ragionevole imposto al datore, in ossequio alla disciplina dettata dalla Convenzione ONU per la disabilità.

Per la sentenza, in tali circostanze, deve trovare applicazione la tutela reintegratoria dettata dal 4° comma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, applicabile in ipotesi di violazione dei criteri di scelta.
A quest’ultima ipotesi risulta, infatti, ascrivibile l’illegittima scelta del datore che, in violazione di una disposizione di legge, include tra i licenziandi un dipendente occupato obbligatoriamente scendendo sotto il limite della quota di riserva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il diritto del dipendente ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher