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Cassazione: quali dati deve contenere la comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo?


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Con la sentenza n. 28816 del 16.12.2020, la Cassazione afferma che, ai fini della regolarità della procedura di licenziamento collettivo, nella comunicazione di apertura da inviare alle OO.SS. la società non è tenuta ad indicare i nominativi dei lavoratori che ricoprono la posizione considerata in esubero.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il recesso irrogatogli nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.
A fondamento della predetta domanda, deduce che la società non aveva comparato la sua posizione con tutti gli altri colleghi adibiti al suo reparto, tanto da non indicare nemmeno i loro nominativi nella comunicazione di apertura della procedura, di cui all’art. 4, comma 3, della L. 223/1991.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che nella fase di avio della procedura di licenziamento collettivo, la funzione della comunicazione di cui all'art. 4, comma terzo, della L. 223/1991, è quella di consentire alle organizzazioni sindacali una partecipazione attiva nell’ambito di un processo volto a modificare la struttura dell'azienda.

Per la sentenza, è necessario cha la predetta comunicazione contenga l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, nonché il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale da eliminare, in modo da consentire alle OO.SS. di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l'esubero di personale e l'individuazione del personale da licenziare.

A tal fine, secondo i Giudici di legittimità, nella comunicazione di avvio la società non è tenuta, invece, ad indicare, quale elemento di regolarità formale della procedura, anche i nominativi dei lavoratori adibiti alla posizione considerata in esubero.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, ritenendo priva di vizi la procedura di licenziamento collettivo seguita dalla società, accoglie il ricorso dalla stessa presentato e dichiara legittimo l’impugnato recesso.

A cura di Fieldfisher