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Cassazione: nullo il licenziamento per g.m.o. intimato per gli stessi motivi di quello collettivo


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Con l’ordinanza n. 7400 del 07.03.2022, la Cassazione afferma che è nullo il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, intimato per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un recesso collettivo precedentemente avviato, in quanto realizza uno schema fraudolento ai sensi dell'art. 1344 c.c.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il recesso irrogatogli per giustificato motivo oggettivo, in quanto fondato sulle medesime ragioni che avevano originato in precedenza un licenziamento collettivo.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la mancata inclusione del ricorrente nella procedura collettiva – in assenza di ragioni sopraggiunte – impediva alla società di procedere al licenziamento del medesimo per g.m.o.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva che non è consentito al datore tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori licenziati nell’ambito di una procedura collettiva.

Per la sentenza, invero, il datore non può modificare i criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali.
La legittimità degli stessi, infatti, è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che realizza uno schema fraudolento, ai sensi dell'art. 1344 c.c., il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente recesso collettivo, a meno che questo non sia risultato nullo o inefficace.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, a fronte dell'identità delle ragioni e della prossimità temporale della procedura collettiva e del licenziamento individuale.

A cura di Fieldfisher