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Cassazione: nel licenziamento collettivo, gli accordi sindacali possono ridurre l’indennità sostitutiva del preavviso


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Con l’ordinanza n. 16917 del 15.06.2021, la Cassazione afferma che, in ipotesi di licenziamento collettivo irrogato da un’azienda in crisi conclamata, le parti sociali possono addivenire ad un accordo che deroghi in tutto o in parte al principio generale che prevede la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere la differenza fra quanto riconosciutogli (tre mensilità di retribuzione) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso all'esito di una procedura di licenziamento collettivo conclusasi con accordo sindacale ex artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e quanto invece previsto dalla contrattazione nazionale di categoria (sei mensilità).
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la contrattazione decentrata non è abilitata a modificare la disciplina del CCNL quanto ai trattamenti economici e normativi.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l'obbligazione pecuniaria di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso può costituire oggetto di accordo e rinuncia.

Per la sentenza, la stessa è, pertanto, suscettibile di essere oggetto di definizione concordata tra le parti sociali, chiamate, nel contesto di una crisi aziendale, a mediare per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e la conservazione dei livelli di occupazione.

Secondo i Giudici di legittimità, detto assunto trova l’avallo del legislatore che, con il D.L. 138/2011, al fine di gestire le situazioni di crisi aziendale, ha previsto la possibilità per le parti collettive di regolare in deroga alle disposizioni di legge e di CCNL - nel rispetto della Costituzione e della normativa UE - le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio).

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, deducendo che l'accordo sindacale, concluso all'esito della procedura di licenziamento collettivo, ben può contenere anche clausole di contenuto immediatamente regolativo dei rapporti di lavoro.

A cura di Fieldfisher