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Cassazione: nei licenziamenti collettivi legittima la scelta dei lavoratori basata su criteri oggettivi e predeterminati


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Con la sentenza n. 7591 del 18.03.2019, la Cassazione afferma che, nelle procedure di licenziamento collettivo, costituisce condizione di legittimità la predisposizione, da parte della società datrice, di una griglia, basata su fattori o criteri oggettivi e predeterminati, per comparare i lavoratori al fine di scegliere quelli da porre in mobilità.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva, posta in essere a seguito della chiusura del reparto aziendale cui lo stesso era adibito.
A fondamento della propria domanda il medesimo eccepisce la violazione, da parte della società datrice, del principio secondo cui, quando i dipendenti sono in possesso di professionalità equivalenti, la riduzione di personale deve investire l'intero ambito aziendale e non limitarsi a dipendenti addetti ai reparti in esubero.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere legittimamente limitata agli addetti a quel determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali connesse al progetto di ristrutturazione.
Tuttavia, secondo la sentenza, il datore non può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti addetti a tale settore se essi siano idonei ad occupare posizioni lavorative di colleghi adibiti ad altri reparti.
Ne consegue che non può essere ritenuta legittima la scelta di licenziare determinati dipendenti solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di una professionalità fungibile con quella di addetti ad altre realtà organizzative.

Per i Giudici di legittimità, la scelta risulta, invece, pienamente legittima laddove la società datrice decida di comparare tutti i propri dipendenti, mettendoli a confronto sulla base di una griglia redatta in forza di fattori o criteri oggettivi e predeterminati.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dal prestatore, ritenendo pienamente conforme ai principi sopra descritti il comportamento della società che aveva scelto i lavoratori da licenziare all’esito della comparazione posta in essere tra tutti i dipendenti, messi a confronto sulla base di quattro sottocriteri (ovverosia: «presenza»; «posizioni dichiarate in esubero»; «polivalenza» e «provenienza attività dismesse») individuati nell'ambito del criterio generale delle esigenze tecnico, produttive ed organizzative.

A cura di Fieldfisher