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Cassazione: nei criteri di scelta per i licenziamenti collettivi vanno considerate fungibilità e professionalità


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Con l’ordinanza n. 9128 del 31.03.2023, la Cassazione afferma che, nell’ambito dei licenziamenti collettivi, non si può limitare la scelta ai soli addetti ad un reparto se questi sono idonei, per acquisita esperienza e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti, a svolgere diverse mansioni.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura collettiva
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, deducendo il mancato rispetto dei criteri di scelta perché non erano state considerate le esperienze professionali della ricorrente in altri reparti.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione dell’azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore.

Per la sentenza, a detto principio fa eccezione l’ipotesi in cui vi sia l'idoneità dei dipendenti del reparto soppresso, per il pregresso impiego in altri reparti dell'azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti.

Secondo i Giudici di legittimità, in tali casi, spetta ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni, mentre è onere del datore provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata ed anche che gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità del recesso.

A cura di Fieldfisher