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Cassazione: legittimo il criterio di scelta della maggior vicinanza alla pensione nei licenziamenti collettivi


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Con la sentenza n. 24755 del 08.10.2018, la Cassazione afferma che, in materia di licenziamenti collettivi, è legittima e coerente con la ratio che ispira la l. 223/1991, l’individuazione dei lavoratori in esubero, in forza di un accordo raggiunto con il sindacato, sulla base del criterio selettivo della maggiore prossimità alla pensione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura ex l. 223/1991, sostenendo che il criterio della maggiore prossimità alla pensione, quale unico elemento di scelta dei dipendenti in esubero, applicato a tutto l’organico aziendale e non alla sola area interessata dalla ristrutturazione, appariva strumentale e discriminatorio.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, in tema di licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l'organico al fine di diminuire il costo del lavoro, il criterio di scelta unico della possibilità di accedere al prepensionamento, adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura.
Tale soluzione appare, infatti, in linea con la volontà del legislatore sovranazionale, espressa nelle direttive comunitarie recepite dalla I. 223/1991 e codificata nell'art. 27 della Carta di Nizza, secondo la quale è necessario valorizzare il ruolo del sindacato nella ricerca di criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a vantaggio dei lavoratori che non godono neppure della minima protezione della prossimità al trattamento pensionistico.

Per i Giudici di legittimità è indispensabile valorizzare al massimo, nelle procedure collettive, il ruolo delle organizzazioni sindacali, che hanno il compito di ridurre al minimo il cosiddetto impatto sociale, scegliendo, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle esigenze oggettive poste a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, subiscono un danno comparativamente minore.

Secondo la sentenza, quindi, l'adozione del criterio della maggiore vicinanza alla pensione risulta perfettamente coerente con la finalità del minor impatto sociale, in quanto astrattamente oggettivo ed in concreto verificabile e, come tale, rispondente alle necessarie caratteristiche di obiettività e razionalità.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, dichiarando legittimo il licenziamento irrogato al proprio dipendente.

A cura di Fieldfisher