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Cassazione: in caso di licenziamento collettivo la comunicazione alle OO.SS. deve essere spedita sempre entro 7 giorni dal recesso


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Con l’ordinanza n. 28034 del 02.11.2018, la Cassazione afferma che, anche in caso di licenziamento collettivo per fine attività, con alcuni dipendenti che rimangono in servizio più di altri al fine di ultimare le operazioni di chiusura, il datore ha l’obbligo di precisare, nella comunicazione prevista dall'art. 4, comma 9, della l. 223/1991, i criteri di selezione dei lavoratori licenziati prima degli altri.

Il fatto affrontato

A seguito dell’impugnativa giudiziale di un recesso irrogato in una procedura di licenziamento collettivo, la Corte d‘Appello dichiara illegittima la sanzione espulsiva sul presupposto che la società aveva inviato alle OO.SS. le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9, della l. 223/1991 ben oltre il termine di sette giorni previsto dalla legge.
L’azienda ricorre in cassazione sostenendo che, in ipotesi di totale chiusura, il mero superamento del suddetto termine non fosse idoneo a inficiare la validità dei recessi, essendo la comunicazione finalizzata al solo controllo, da parte delle organizzazioni sindacali, della reale cessazione delle attività con il licenziamento di tutti i dipendenti.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ribadisce, preliminarmente, che la previsione, di cui all'art. 4, comma 9, della l. 223/1991, comporta che, anche quando il criterio di scelta dei dipendenti da licenziare sia unico, il datore deve provvedere a specificare le relative modalità applicative, in modo che la comunicazione raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire ed eventualmente contestare la legittimità della misura espulsiva.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, anche nell’ipotesi - ricorrente nel caso in esame - in cui l'impresa intenda cessare l'attività e licenziare tutti i dipendenti, salvo un gruppo individuato in base al possesso delle competenze professionali necessarie per il compimento delle operazioni di liquidazione, deve egualmente effettuare, a pena di inefficacia del licenziamento, la predetta comunicazione, con la precisazione delle modalità di attuazione del criterio di scelta e la comparazione tra tutte le professionalità del personale in servizio rispetto allo scopo perseguito.

Per la sentenza, infatti, anche solo la gradualità delle operazioni di chiusura, e la permanenza, sia pur temporanea, di taluni lavoratori, finalizzata al completamento delle operazioni ultimative, richiede l’applicazione di criteri di scelta predeterminati controllabili da tutti i soggetti interessati.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento collettivo dalla medesima irrogato.

A cura di Fieldfisher