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Cassazione: illegittimo il licenziamento del caporeparto se il settore di adibizione è esternalizzato solo parzialmente


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Con l’ordinanza n. 21670 del 05.09.2018, la Cassazione afferma che laddove la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo faccia riferimento a più settori ed individui, se la scelta del dipendente da estromettere dall’azienda è effettuata solo in relazione alla sue funzioni e non per effetto della soppressione del reparto, il recesso deve ritenersi illegittimo per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a causa dell'avvenuta soppressione del posto di capo reparto cui era adibito, stante l’affidamento all'esterno di gran parte delle attività svolte dal settore di cui era responsabile.
A fondamento della propria domanda, deduce la violazione dell’art. 5 della l. 223/1991, per non avere la società utilizzato i criteri di scelta previsti dalla norma per individuare i lavoratori da licenziare.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, l. 223/1991, restando onere del datore provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata, ossia l’utilizzo da parte di detto settore di professionalità specifiche portatrici di mansioni infungibili.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, in tali circostanze, l’azienda deve indicare, nella citata comunicazione, sia le ragioni che limitano i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritiene di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti.

Per la sentenza, ne consegue che deve essere considerata illegittima la scelta del lavoratore da licenziare giustificata esclusivamente dal fatto che lo stesso era impiegato nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

Rientrandosi in tale condizione nel caso di specie, ove il lavoratore è stato licenziato solo in relazione alle sue funzioni (nello specifico di capo reparto del settore di adibizione) e non per effetto della soppressione del reparto stesso (che risulta essere stato esternalizzato solo per alcune sue specifiche funzioni), il recesso deve essere considerato illegittimo per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal dipendente.

A cura di Fieldfisher