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Cassazione: i licenziamenti collettivi nei gruppi societari


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Con l’ordinanza n. 13207 del 27.04.2022, la Cassazione afferma che, nell'ambito delle procedure collettive, l'applicazione dei criteri di scelta va effettuata con riferimento ai dipendenti di tutte le società che compongono il gruppo, laddove tra le stesse vi sia una compenetrazione di mezzi e attività.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura collettiva.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che – a fronte della configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due diverse società – la verifica degli esuberi doveva essere effettuata tenendo conto della complessiva platea dei dipendenti di entrambe le aziende.

L’ordinanza

La Cassazione rileva preliminarmente che, qualora gli elementi di collegamento fra due società travalichino, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate, per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, si rientra nell’ipotesi di unicità soggettiva della parte datoriale.

Per la sentenza, detta ipotesi è concepibile anche in presenza di gruppi genuini, qualora la prestazione del lavoratore sia condivisa da parte di diverse società al fine di soddisfare l'interesse di gruppo.

Secondo i Giudici di legittimità, conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura collettiva attivata da una delle società coinvolte riguardi tutti i lavoratori in organico nell’unico complesso aziendale risultante dalla integrazione di tutte le imprese interessate.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, ritenendo provata la sussistenza di un unico centro di imputazione datoriale e la, conseguente, illegittimità del licenziamento collettivo irrogato.

A cura di Fieldfisher