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Cassazione: i criteri di scelta in presenza di un unico centro di imputazione datoriale


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Con l’ordinanza n. 32474 del 08.11.2021, la Cassazione afferma che, in presenza di un unico centro di imputazione datoriale, al fine di scegliere i dipendenti da licenziare nell’ambito di una procedura collettiva, è necessario considerare i lavoratori di tutte le aziende coinvolte.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva. A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce di aver lavorato indistintamente in favore di due società da configurarsi, per tale ragione, come un unicum.
La Corte d’Appello accoglie il ricorso del dipendente, ritenendo configurabile un unico centro di imputazione e la, conseguente, necessità di valutare gli esuberi in relazione ai dipendenti di entrambe le aziende.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, laddove gli elementi di collegamento fra due società travalichino, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, si integra una sostanziale unicità soggettiva.

Per la sentenza, in particolare, può parlarsi di un unico centro di imputazione in presenza di:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese.

Secondo i Giudici di legittimità, conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura collettiva coinvolga i lavoratori in organico di tutte le società costituenti un unicum.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalle società, non avendo considerato, ai fini dell’individuazione del personale in esubero, tutti i dipendenti in organico.

A cura di Fieldfisher