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Cassazione: Correttezza della procedura e dei criteri di scelta ai sensi della l. 223/1991


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Con la sentenza n. 2694 del 05.02.2018, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in presenza di una procedura di mobilità, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva, di cui al terzo comma dell’art. 4 della l. 223/1991, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che nel merito sono sottratti al controllo giurisdizionale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente contro la Società al fine di chiedere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli a seguito della procedura prevista dalla l. 223/1991. A fondamento della propria domanda, tra le varie cause adduce, da un lato, l’irritualità della comunicazione iniziale (ex art. 4 l. 223/1991) inoltrata dalla datrice, in quanto priva dei motivi sottesi al taglio di personale, e, dall’altro, l’inadeguatezza del criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, consistente nel raggiungimento del requisito pensionistico.

La sentenza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, ha ribadito il consolidato principio secondo cui è sottratta al vaglio del controllo giurisdizionale la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve inviare in caso di licenziamenti per riduzione di personale. La stessa, infatti, deve essere valutata esclusivamente in relazione ai motivi sottesi alla suddetta riduzione, perciò in caso di progetto imprenditoriale volto a ridimensionare l’organico per diminuzione dei costi, la Società ben può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda.

A supporto delle sovra esposte argomentazioni, la sentenza afferma che la comunicazione, prevista dall’art.4, comma 3, l. 223/1991, è da considerarsi irrituale soltanto laddove: i dati indicati dal datore siano incompleti o inesatti; la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata; sussista un rapporto causale tra l’indicata carenza e la limitazione dei poteri dei sindacati. Condizioni totalmente assenti nel caso di specie.

In ordine, poi, ai criteri di scelta, i Giudici di legittimità confermano la bontà dell’operato della Società, statuendo che, in presenza di procedure di mobilità, è lecito un accordo tra imprenditore e organizzazioni sindacali teso a stabilire criteri di scelta dei lavoratori da licenziare difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità, quali appunto la maturazione dei requisiti pensionistici. Quest’ultimo, infatti, è un criterio oggettivo che permette di scegliere, a parità di condizioni, il lavoratore che subisce il minor danno, potendo sostituire il reddito da lavoro con quello da pensione, limitando, quindi, al massimo l’impatto sociale.

Su tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher