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Cassazione: chi può chiedere l’annullabilità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta?


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Con l’ordinanza n. 13871 del 22.05.2019, la Cassazione afferma che l’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta può essere richiesto solo dai lavoratori che, in concreto, abbiano subito da ciò uno specifico pregiudizio e non anche da coloro che, in ogni caso, sarebbero stati posti in mobilità.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva, chiedendo l’annullamento del recesso per violazione dei criteri di scelta.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che l'invalidità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta rientra nel novero dell'annullabilità ex art. 1441, comma 1, c.c. e non in quello della nullità.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che l'azione per l'annullamento può essere proposta non da chiunque vi abbia interesse (e dunque in ragione del semplice interesse ad agire), ma soltanto da parte dei titolari dell'interesse di diritto sostanziale.

Per la sentenza, ciò significa che, nell'ipotesi di violazione dei criteri di scelta, l'annullamento del recesso collettivo non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da quelli che siano stati posti in mobilità in forza della predetta violazione.

Dal momento che, nel caso di specie, il lavoratore, in ogni caso, sarebbe stato ricompreso fra coloro destinati alla collocazione in mobilità e, quindi, al licenziamento, la Suprema Corte respinge il ricorso presentato dal medesimo.

A cura di Fieldfisher