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Cassazione: a chi si applica il criterio di scelta della maggiore vicinanza al pensionamento nei licenziamenti collettivi?


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Con la sentenza n. 31755 del 07.12.2018, la Cassazione afferma che, in tema di licenziamento collettivo, la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre.

Il fatto affrontato

Due lavoratori impugnano giudizialmente il licenziamento collettivo loro irrogato in quanto prossimi all’accesso al trattamento pensionistico.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, stante la rinvenuta incoerenza tra la lettera di apertura della procedura, nella quale erano indicati gli esuberi di personale in un determinato settore della società, e la successiva applicazione del citato criterio di selezione a tutto il personale, e non soltanto a quello indicato in origine.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, in tema di licenziamento collettivo, afferma che il rapporto tra comunicazione iniziale di apertura del procedimento e successiva individuazione dell'ambito interessato alla selezione dei lavoratori da licenziare non è di stretta e rigorosa corrispondenza.
Infatti, la funzione della prima è diretta alla individuazione dell'ambito in cui è emersa la necessità della riduzione, ma non alla concreta applicazione della stessa, per la quale occorrerà guardare l'intero complesso aziendale, e ciò anche se il criterio di selezione individuato è quello della maggiore vicinanza al pensionamento.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, il criterio di scelta unico della possibilità di accedere al prepensionamento, adottato nell'accordo sindacale tra datore ed organizzazioni sindacali - anche al fine di ridurre l’impatto sociale del recesso - è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa, a prescindere dal ramo al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della relativa procedura.

Per la sentenza ne consegue che, sebbene la comunicazione abbia rilievo fondamentale ai fini della trasparenza delle scelte aziendali, della esatta individuazione della crisi e della possibilità di cogestione della stessa, ciò non impedisce ai successivi accordi di individuare criteri convenzionali, quale la possibilità di pensionamento, da applicare trasversalmente a tutti i dipendenti e non solo a quelli appartenenti al settore afflitto dalla eccedenza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, dichiarando legittimo il licenziamento collettivo dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher