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Cassazione: il risarcimento del danno alla professionalità non va tassato


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Con l’ordinanza n. 2472 del 03.02.2021, la Cassazione afferma che il risarcimento del danno alla professionalità - appartenendo alla categoria del danno emergente e non a quella del lucro cessante - non deve essere soggetto a tassazione.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, deducendo – tra le altre cose – che la somma riconosciuta, stante la natura risarcitoria compensativa di un danno emergente, non doveva essere soggetta tassazione.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che in ipotesi di dequalificazione professionale, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del relativo danno non patrimoniale, ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei suoi diritti, costituzionalmente tutelati, anche a prescindere da uno specifico intento di declassamento.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, tale tipologia di pregiudizio appartiene alla fattispecie del danno emergente, e a quella non di lucro cessante, ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti.

In conseguenza di ciò, per la sentenza, la somma ottenuta dal lavoratore a tale titolo non è considerata reddito soggetto a tassazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza alla lavoratrice del risarcimento esentasse.

A cura di Fieldfisher