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Cassazione: disciplina pubblicistica anche per i rapporti con gli enti pubblici non economici


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Con la sentenza n. 10811 del 24.04.2023, la Cassazione afferma che la sottoposizione del rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un CCNL privatistico non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del pubblico impiego privatizzato con riferimento, in particolare, alla disciplina sul riconoscimento di un superiore inquadramento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, stabilizzato presso un Ente pubblico (Agenzia regionale), ricorre giudizialmente al fine di chiedere il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello di adibizione, a fronte dello svolgimento delle mansioni rientranti nella qualifica richiesta.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo integramente applicabile al ricorrente il CCNL privatistico degli operai stagionali forestali e agricoli e, quindi, anche il meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori per esercizio di fatto di esse.

La sentenza

La Cassazione rileva preliminarmente che l’applicazione di un CCNL privatistico ai dipendenti degli enti pubblici non economici – peraltro frutto della discrezionalità del legislatore – non osta alla qualificazione del relativo rapporto in termini di lavoro pubblico.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò significa che devono trovare applicazione solo quelle norme del CCNL che impattano meno sull’assetto del pubblico impiego privatizzato, mentre non possono operare quelle normative contrattuali che si pongono in contrasto con le regole comuni del lavoro alle dipendenze della PA.

Tra queste ultime, per la sentenza, rientra sicuramente la normazione in materia di diritto all’inquadramento superiore, la quale deve rispettare i principi che regolano, ai fini del buon andamento, tutto l’assetto dei fabbisogni e delle dotazioni della PA, in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Ente pubblico ed afferma la non riconoscibilità del superiore inquadramento richiesto dal dipendente in assenza di un apposito concorso.

A cura di Fieldfisher