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Cassazione: diritto al relativo livello per il lavoratore che sostituisce un superiore assente per scelta organizzativa della società


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Con la sentenza n. 6793 del 19.03.2018, la Cassazione ha affermato il diritto di una lavoratrice, ai sensi dell’art. 2103 c.c. nella previgente versione, ad ottenere l’inquadramento nel livello contrattuale superiore a quello assegnatole, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, seppur le stesse risultino adempiute in maniera quantitativamente non prevalente ed in sostituzione di un soggetto assente per scelta organizzativa della società.

Il fatto affrontato

La dipendente propone ricorso giudiziale diretto ad ottenere l’inquadramento nel livello contrattuale superiore rispetto a quello assegnatole dalla datrice di lavoro ed il risarcimento dei danni per la patologia depressiva da lei sofferta a cagione del demansionamento subito.

La sentenza

La Cassazione non ritiene di poter aderire alle censure mosse alla sentenza di merito da parte della società, secondo la quale le mansioni astrattamente riconducibili ad un inquadramento superiore non erano state quantitativamente prevalenti rispetto alle altre ed erano state svolte dalla dipendente collegialmente ed in sostituzione del titolare delle stesse.

In ordine al primo punto, i Giudici di legittimità affermano, infatti, che, nel giudizio ai fini dell'art. 2103 c.c., i compiti svolti dal dipendente devono essere valutati nella loro unitarietà, senza atomizzazioni o parcellizzazioni di singole funzioni che, isolatamente considerate, non farebbero mai emergere l'esatto tenore qualitativo di una determinata posizione lavorativa.

Per ciò che concerne la seconda questione, invece, la sentenza, richiamando consolidati orientamenti, statuisce che, ai fini dell'acquisizione del superiore livello contrattuale ex art. 2103 c.c., rilevano anche le mansioni sostitutive, quando le stesse non hanno solo funzioni vicarie, in ragione del carattere permanente della sostituzione e della persistenza solo formale della titolarità delle stesse in capo al superiore sostituito, per effetto di una stabile scelta organizzativa del datore di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dal società, riconoscendo il diritto della lavoratrice sia ad essere inquadrata nel superiore livello contrattuale che ad ottenere il risarcimento per i danni subiti in conseguenza dell’illegittima condotta datoriale.

A cura di Fieldfisher