Stampa

Cassazione: da quando decorre la prescrizione in caso di demansionamento?


icona

Con l’ordinanza n. 15814 del 23.07.2020, la Cassazione afferma che, nell'ambito del demansionamento, trattandosi di un illecito a carattere permanente, la prescrizione decorre dal momento della cessazione della condotta demansionante.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, all’esito del superamento di un concorso interno, non viene inviato al successivo e necessario corso professionalizzante, perdendo così definitivamente la possibilità di acquisire la qualifica e le relative progressioni di carriera che ne sarebbero seguite a partire dal dicembre del 1992.
A seguito di ciò propone, nel 2003, un ricorso giudiziale volto ad ottenere il risarcimento del danno subito in termini di minore retribuzione e trattamento pensionistico.
Avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ricorre per cassazione la società datrice, deducendo – tra le altre cose – l'intervenuta prescrizione del diritto, da far decorrere dal 1992 (data in cui il lavoratore non era stato avviato al corso per l'acquisizione della qualifica superiore).

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il demansionamento deve essere inquadrato nella categoria degli illeciti permanenti, in ordine ai quali la prescrizione decennale non può che decorrere dalla cessazione della condotta illecita.

Per la sentenza, ciò sta a significare che, nel demansionamento, la condotta illecita si protrae nel tempo, protraendosi unitamente alla stessa e per tutto il relativo periodo anche la verificazione dell'evento e del danno.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la relativa pretesa risarcitoria si rinnova continuativamente in relazione al perpetuarsi dell'evento dannoso e la prescrizione comincia a decorrere da ciascun giorno successivo alla causazione del danno già verificatosi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, non potendo considerarsi prescritto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, dal momento che il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione non è individuabile nel 1992 (anno della mancata promozione), ma nel momento della cessazione della condotta illecita da parte datoriale.

A cura di Fieldfisher