Stampa

INL – Nota n. 1507/2021 : trattamento economico e normativo dei lavoratori nei subappalti pubblici


icona

Il Codice dei contratti pubblici dedica al subappalto l’art. 105, che recentemente ha subito delle modifiche.

Con lo scopo di tutelare i lavoratori dipendenti dal subappaltatore, è stata introdotta la seguente disposizione: “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”

Nella Nota n. 1507/2021, l’ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce che, ai fini della tutela dei lavoratori, l’attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-bis) dello stesso Codice dei contratti, “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara” sempre che i lavori siano inclusi nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ove ricorrano le condizioni per far riferimento ai contratti collettivi del contraente principale, la Nota ricorda che, nell’individuarli, è necessario tenere conto dell’art. 30, comma 4, del medesimo Codice, secondo il quale “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

La Nota, infine, richiama la possibilità degli Ispettori di attivare il provvedimento di disposizione che, in base al decreto legislativo in materia di attività di vigilanza (n. 124/2004), al si possono ricorrere per far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto. 

In ogni caso, come sottolinea la Nota, sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti dal subappaltatore si consolida il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., espressamente richiamato dal comma 8 del citato art. 105 del Codice.

Fonte : INL - Nota n. 1507/2021