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ANAC – Linee Guida sulla disciplina delle clausole sociali


L’Autorità Anticorruzione ha ritenuto opportuno, in applicazione di quanto previsto dall’art. 213, 2° comma, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.Lgs n. 56/2017), adottare, con apposite Linee Guida, uno specifico atto regolatorio delle clausole sociali, stante anche la generale rilevanza dell’istituto.

Come di consueto, ai sensi del vigente Regolamento sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione, l’ANAC procede ad una consultazione pubblica prima di adottare l’atto regolatorio, sottoponendo agli stakeholders una prima bozza. Lo schema è suddiviso in due sezioni. La prima presenta il testo delle Linee Guida, per ora provvisorio, mentre nella seconda sono descritte le ragioni delle scelte effettuate e le questioni su cui è stata chiesta la valutazione in fase di consultazione.

Il documento, da considerare non vincolante, punta a dare indicazioni sulle modalità di applicazione di un istituto che, nella sua attuale formulazione, si presta a interpretazioni molto differenziate. Dopo la revisione del codice degli appalti (art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016), l’inserimento delle clausole sociali all’interno dei bandi è diventato un obbligo. Si tratta a questo punto di stabilire limiti e condizioni all’utilizzo dell’istituto affinché l’inserimento possa considerarsi lecito.

Secondo quanto affermato nelle linee guida, l’obbligo di inserire le clausole all’interno dei bandi di gara richiede che siano rispettate alcune condizioni:

• Il contratto affidato al nuovo appaltante deve essere oggettivamente assimilabile a quello eseguito dal soggetto uscente. Di conseguenza viene meno qualsiasi obbligo di assunzione in caso di incompatibilità fra contratto in essere e contratto da attivare.

• Il riassorbimento di personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore.

In merito al rapporto fra clausole sociali e contratti collettivi, l’ANAC ha aderito all’orientamento per cui, stante il potere rappresentativo conferito alle associazioni datoriali firmatarie, le imprese tenute all’applicazione del CCNL devono osservare la prescrizione relativa all’assorbimento del personale uscente, anche a prescindere dalla previsione ad hoc contenuta nel bando.

In fine, laddove l’impresa affidataria non ottemperi alla clausola dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante è legittimata ad avvalersi dei rimedi di matrice civilistica (clausola risolutiva espressa e penali, mentre non ci sono effetti sull’aggiudicazione della gara.

Fonte: ANAC