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Ministero del lavoro: Istituita la banca dati del collocamento obbligatorio


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La legge n. 68/1999 fornisce i criteri per l’individuazione dei i datori di lavoro tenuti alle “assunzioni obbligatorie” (art.2), e ai datori di lavoro, l’art. 9 della stessa legge ha fin dall’inizio accollato l’onere di inviare in via telematica agli uffici individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (gli “uffici compenti”) i prospetti informativi contenenti una serie di informazioni (il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili: art. 9). 

Il medesimo art. 9, comma 6-bis (comma introdotto dal d.l. n. 151/2015), al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di previsti dalla legge, ha previsto l’istituzione di una “Banca dati del collocamento mirato” volta a raccogliere le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati.

Questa nuova Banca è configurata come una specifica sezione della “Banca dati politiche attive e passive” già istituita nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Ora il decreto del Ministero del lavoro 29 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 febbraio 2021, provvede ad individuare la tipologia di dati da trasmettere alla Banca relativa al collocamento mirato, sottolineando che essi rientrano fra quelli di cui è consentito il trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies del Codice privacy (d.lgs. n. 196/2003). 

Gli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale precisano, rispettivamente, le informazioni da trasmettere alla Banca dati e i soggetti privati e pubblici obbligati a trasmetterle. 

Ai datori di lavoro, in particolare, tocca trasmettere le informazioni concernenti: 

a) i prospetti informativi di cui all'art. 9 della l. n. 68/1999;

b) gli “accomodamenti ragionevoli” adottati dai datori di lavoro al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità (art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003);

c) gli esoneri autocertificati posti in essere dai datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 5, comma 3-bis, l. n. 68/1999). 

Considerando le informazioni che, per quanto di propria competenza, sono tenute a trasmettere le Regioni, le Province autonome, gli uffici competenti, l’Inps, l’Inail, può senz’altro affermarsi che la Banca dati sarà in grado di restituire rappresentazioni dettagliate di come la legge sul lavoro dei disabili trova applicazione nelle diverse realtà aziendali. 

Fonte: Min. Lavoro