Forme pensionistiche complementari

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COVIP – Circ. n. 888 del 8.02.2018: RITA - Indicazioni operative per l’attuazione


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Con la circolare n. 888 del 8 febbraio 2018, la COVIP fornisce alcune indicazioni in ordine all’applicazione della nuova disciplina della RITA modificata dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 168 e 169, L. 27.12.2017, n. 205 – Modifiche al D.Lgs. n. 252/2005).

LE MODIFICHE RECATE AL D.LGS. 252/2005: 

  • L’art.1, commi 168, lett. a) della L. 205/2017 ha modificato le previsioni di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 e ha aggiunto i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4quater e 4 quinquies.
  • L’art. 1, comma 168, lett. b) della L. 205/2017 ha disposto la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 14, comma 2, lett. c), del d.lgs. 252/2005.
  • L’art.1, commi 169, lett. b) della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha abrogato i commi da 188 a 191 dell’art. 1 della L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) che disciplinavano in via sperimentale la RITA.

L’intera disciplina della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) è ora contenuta nel riformato art. 11 del d.lgs 252/2005. Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 11, commi 4 e seguenti, non sono da tenere presenti, per le domande successive al 31 dicembre 2017, i chiarimenti contenuti al paragrafo 2 e 3 della circolare COVIP n. 5027 del 26.10.2017.

Sull’argomento è possibile consultare l’approfondimento di Lavoro sì “Legge di bilancio 2018: le novità sulla RITA” del 24/01/2018 che anticipa alcune considerazioni sulla nuova disciplina della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

I CHIARIMENTI FORNITI DALLA COMMISSIONE:

Le indicazioni suggerite dalla commissione coinvolgono diversi aspetti della disciplina:

1. MODIFICHE STATUTARIE: In primo luogo vengono fornite indicazioni operative ai fondi pensionistici riguardo le modifiche da apportare agli Statuti, ai Regolamenti nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche. Dette modifiche, adottate con procedure semplificate, formeranno oggetto di comunicazione alla COVIP.

2. NUOVI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE: Vengono indicati in modo analitico i nuovi requisiti di accesso che devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza (art. 11, c. 4 e 4-bis, D.L.gs 252/2005). La sussistenza dei requisiti non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS come precedentemente previsto.

3. DOCUMENTAZIONE IDONEA A COMPROVARE IL REQUISITO CONTRIBUTIVO: Il requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori potrà essere attestato con l’estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito INPS, oppure con gli estratti conto rilasciati da altri enti previdenziali di appartenenza. Resta ferma la possibilità, per le forme pensionistiche che lo consentano, di acquisire dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000. In tal caso, al fine di consentire congrue verifiche a campione, il dichiarante dovrà rilasciare l’impegno scritto a fornire, laddove richiesto, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

4. MODALITA’ DI EROGAZIONE: Le modalità di erogazione della rendita non sono invece cambiate rispetto alla normativa previgente. In merito al montante destinabile alla RITA, si ritiene che spetti all’iscritto valutare l’ammontare da destinare alla rendita.

5. MODALITA’ DI GESTIONE DEL MONTANTE RESIDUO: Il montante residuo continuerà ad essere mantenuto in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti, ricalcolando di volta in volta le rate. Salvo diversa volontà dell’iscritto, il montante dovrà essere riversato nel comparto più prudente.

6. PERIODICITA’ DI EROGAZIONE: Tenuto conto della funzione della RITA, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati, la Commissione ritiene che l’erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore a tre mesi.

7. PREROGATIVE RICONOSCIUTE ALL’ISCRITTO: Vengono fornite indicazioni sull’esercizio della facoltà di riscatto e anticipazione. Ammessa la possibilità di revocare l’erogazione con le modalità stabilite da ciascun fondo pensione. Ovviamente il trasferimento ad altra forma pensionistica, riguardante l’intera posizione compresa la rendita, comporta la revoca della stessa.

8. EFFETTI SULLE PRESTAZIONI ORDINARIE: La Commissione, avendo presente quanto previsto dalla regolamentazione legislativa, sottolinea che, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA.

A cura della Redazione