Forme pensionistiche complementari

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COVIP – Circ. n. 5027 del 26.10.2017: modifiche al d.lgs. n. 252/2005


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La Covip, con circolare n. 5027/2017 , fornisce una serie di chiarimenti sulle modifiche apportate al d.lgs. n. 252/2005 ad opera della legge annuale per il mercato e la concorrenza (Art. 1, commi 38-40, L. n. 124/2017 vd. correlato). Le innovazioni introdotte riguardano:

1)la possibilità di destinare solo parzialmente il TFR alle forme pensionistiche complementari;

2)l’ampliamento delle condizioni per fruire dell’anticipo della prestazione pensionistica;

3)la riconsiderazione della disciplina del riscatto totale della posizione individuale;

4)la disciplina dei riscatti per cause diverse.

Sulla base anche dei chiarimenti forniti dalla circolare, si ha modo di giungere alle seguenti considerazioni di ordine generale:

a) la prima innovazione è realizzata attraverso l’aggiunta di due brevi periodi nella parte finale del comma 2 dell’art. 8 che, nell’ambito del d.lgs. 252, disciplina il finanziamento delle forme pensionistiche complementari. La sostanza dell’innovazione è così riassumibile: i contratti e accordi collettivi e gli accordi fra soci lavoratori (di cui all’art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo) hanno facoltà di modulare la quota di TFR da destinare ai fondi pensione. Nel silenzio delle predette fonti circa la misura delle quota di TFR trasferita, è trasferito il cento per cento del TFR;

b) la seconda innovazione è realizzata attraverso la sostituzione del comma 4 dell’art. 11 del d.lgs. n. 252, cosicché ormai opera la seguente normativa: in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per più di 24 mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse, su richiesta dell’interessato, possono essere erogate con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti di maturazione della pensione nel regime obbligatorio di appartenenza del lavoratore. Le fonti istitutive possono portare l’anticipo fino ad un massimo di 10 anni. Sempre a richiesta del lavoratore, le prestazioni anticipate possono esser erogate in forma di rendita temporanea. La circolare fra l’altro approfondisce il confronto con la RITA (rendita integrativa anticipata”, introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 dai commi 188-193 della l. n. 232/2016, considerandola un istituto simile ma non identico a quello ora presente nel rinnovato art. 11, comma 4.

c) la terza innovazione è tradotta in una integrazione della lett. c) dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo. A stregua di tale integrazione, la facoltà di riscattare integralmente la posizione individuale maturata dall’iscritto nella forma pensionistica in caso di sua sopravvenuta invalidità permanente comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante l’inoccupazione per più di 48 mesi non è consentita - ecco la novità - nei cinque anni o nel periodo più ampio fissato dalle fonti istitutive in cui si può chiedere l’anticipo della prestazione complementare (v. la precedente lettera b). La possibilità di usufruire della prestazione anticipata ha fatto considerare inutile, nel solo periodo in cui è possibile l’anticipo, la facoltà di riscattare la posizione individuale;

d) la quarta innovazione riguarda ancora il riscatto e ha portato a modificare il comma 5 dell’art. 14 del decreto.

Nella nuova versione del comma 5 dell’art. 4, è la perdita dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle menzionate dai precedenti commi (che fanno riferimento alla cessazione dell’attività lavorativa comportante inoccupazione, al ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cig, all’invalidità permanente) che consente il riscatto e ciò sia nelle forme collettive che nelle forme individuali.

La circolare presta particolare attenzione sul riscatto da parte di aderenti a forme individuali, fra l’altro ritenendo che il presupposto legittimante dell’esercizio della facoltà di riscatto sia la preesistenza dello status di lavoratore e la sopravvenuta perdita di tale requisito.

 

Fonte: Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione