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INPS - Circ. n. 140 del 12.10.2017: Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti presso Enti previdenziali privati


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L'Inps, con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, fornisce le istruzioni operative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.

La circolare viene diramata dopo un lungo confronto - che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli enti previdenziali privati e l'Istituto - volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2017, sciogliendo la riserva formulata dall’Istituto nella circolare n. 60 del 16 marzo 2017.

La circolare n. 140/2017 esamina i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l'erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.

L’Istituto fornirà ulteriori istruzioni in seguito alla stipula delle specifiche convenzioni con gli Enti. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, ove compatibili.

Si fa presente, inoltre, che nello stesso giorno l’Inps ha provveduto all’emanazione di un Comunicato Stampa contente alcune precisazioni.

Nello specifico, con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:

- nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;

- ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;

- sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

Fonte: INPS