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INPS – Circ. n. 89 del 1.08.2018: Prepensionamento poligrafici - Gestione delle istanze.


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Con la circ. n. 89 del 1.08.2018, l’INPS illustra la disciplina in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici ( art. 1, c. 154, della L. 27.12.2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018 ). La stessa circolare rinvia al mess. n. 722 del 16.02.2018 per le modalità di presentazione dell'istanza entro il 2 marzo 2018.

Le disposizioni di cui al citato comma 154 trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale.

Ai fini dell’accesso al beneficio, i lavoratori devono essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato. Il beneficio in esame non spetta ai lavoratori che abbiano ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

Per accedere al prepensionamento occorre che i lavoratori abbiano maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015 ovvero un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 (tenuto conto del 31 maggio 2015 quale ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della CIGS), aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni.

GESTIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di prepensionamento possono essere accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. Ai sensi del citato articolo 1, comma 154, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di prepensionamento secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

Le Strutture territoriali, in seguito alla trasmissione - tramite la casella di posta elettronica - dell’esito dell’attività di monitoraggio, invieranno all’interessato, al ricorrere della circostanza prevista, i seguenti provvedimenti:

  • il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, qualora sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti e la sussistenza delle previste condizioni e della relativa copertura finanziaria;
  • una comunicazione di accertamento positivo dei requisiti e della relativa copertura finanziaria, con l’avviso che il conseguimento del trattamento pensionistico è subordinato alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, nel caso in cui il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato;
  • il provvedimento di reiezione della domanda di prepensionamento, qualora non sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti o la sussistenza delle previste condizioni o della relativa copertura finanziaria.

Fonte: INPS