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Min. Lavoro – Circ. n. 19 del 11.12.2018: CIGS – Esonero dal versamento del TFR e del ticket licenziamento


ticket licenziamento - quote tfr
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Con la circ. n. 19 del 11.12.2018 , il Ministero del Lavoro fornisce istruzioni in merito all’esonero dal pagamento delle quote TFR e del ticket licenziamento previsto per le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria fruitrici del trattamento straordinario di integrazione salariale ( CIGS ) per “ crisi aziendale”, recentemente reintrodotta con l’art. 44 D.L. n. 109/2018 ( il Ministero del Lavoro ha fornito le necessarie istruzioni operative con la circ. n. 15 del 04.10.2018 ).

Seguendo quanto disposto con l’art. 43-bis del D.L. n. 109 del 28.09.2018 convertito in legge con modifiche dalla L. n. 130 del 16.11.2018, la circ. n. 19 del 11.12.2018 fornisce importanti criteri di stima degli oneri derivanti dall’esonero del pagamento delle quote di tfr accantonate durante il periodo di CIGS e dell’importo del ticket licenziamento della Legge Fornero.

LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE:

In sede di accordo per l’accesso all’intervento CIGS verrà quantificato il costo complessivo dell’esonero e verrà accertata la sussistenza delle relative risorse finanziarie. Le aziende dovranno fare richiesta di esonero solo al momento della presentazione dell’istanza distinguendo gli oneri derivanti dall’esonero dell’ versamento delle quote di TFR da quelli derivanti dal ticket licenziamento.

In caso di istanza ammissibile, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanerà uno specifico decreto di autorizzazione al trattamento CIGS, con evidenza separata dei relativi oneri per accantonamento del TFR e del ticket licenziamento seguito da un provvedimento autorizzatorio dell’INPS richiesto con modalità ancora da specificare attraverso apposito messaggio.

CRITERI DI STIMA DEGLI ONERI:

Al fine di agevolare l’individuazione degli oneri di spesa derivanti dall’esonero, la circ. n. 19 del 11.12.2018 del Ministero del Lavoro , fornisce indicazioni in ordine a:

1. Base Imponibile del TFR: La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del TFR è quella determinata secondo le disposizioni di cui all’art. 2120 del codice civile. la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti. Pertanto l’esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso.

2. Calcolo della quota mensile TFR: In linea generale retribuzione mensile ai fini TFR x 6,91%.

3. Liquidazione del TFR maturato durante il periodo di CIGS: Considerato che le previsioni introdotte dall’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018 non modificano la destinazione scelta dal lavoratore e l’assetto del TFR.

4. Indicazioni sui criteri di calcolo del contributo di licenziamento

Fonte: Min. Lavoro - Circ. n. 19 del 11.12.2018