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Inps - Mess. n. 1607 del 14.04.2020: ammortizzatori COVID-19 – estensione agli assunti entro il 17 marzo


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L’art. 41 del DL del 8 aprile 2020, n. 23 ha stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia) si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

L’Inps, con il mess. n. 1607 del 14.04.2020, prende atto della novità intervenuta rispetto alla regola precedente, che richiedeva la sussistenza del rapporto di lavoro al 23 febbraio 2020, traendone la conclusione che le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circ. n. 47 del 28.03.2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Il mess. n. 1607 del 14.04.2020 ribadisce quanto affermato nella circ. n. 47 del 28.03.2020, diramata quando ancora era di là da venire la novità introdotta dal d.l. n. 23: ai fini della sussistenza del rapporto di lavoro, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

La conclusione pratica tratta dal messaggio è rilevante: le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.

Lo stesso messaggio, inoltre, indica come termine di scadenza delle domande integrative la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del messaggio stesso.

Fonte: INPS – Mess. n. 1607 del 14.04.2020