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Estesi gli ammortizzatori sociali COVID-19 agli assunti sino al 17 marzo


calcoli per ammortizzatori sociali
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Il DL 8 aprile 2020, n. 23 (in vigore dal 9 aprile), cosiddetto Decreto Liquidità, contiene anche delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali COVID-19 di cui agli artt. 19 e 22 del precedente DL del 17 marzo 2020, n. 18.

Per comprenderne la portata, è necessario ricordare che i due predetti articoli, nel trattare da una parte del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell’assegno ordinario e, dell’altra, della cassa integrazione in deroga, prevedono che i lavoratori destinatari delle prestazioni in questione devono risultare al 23 febbraio 2020 alle dipendenze del datori di lavoro che ne richiedono la concessione.

L’ art. 41 del DL del 8 aprile 2020, n. 23 amplia la predetta previsione, estendendo la possibilità di fruire degli ammortizzatori COVID-19 anche ai lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio e, in particolare, anche a quelli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Per l'ampliamento sono stati stanziati una misura considerevole di risorse pari a 16 milioni di euro.

ACDR