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Decreto Liquidità : Tutte le misure a sostegno dell'imprese


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Confindustria ha anticipato le misure urgenti adottate dal Consiglio dei Ministri con il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 recante " Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali." 

Per consentire l’accesso al credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese sono state adottate le seguenti misure:

1. MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA':

Saranno mobilitati 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell’export. Nello specifico il provvedimento prevede:

a) Potenziamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499).

Il testo del DL prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa: 

  • a titolo gratuito;
  • fino a 5 milioni di importo massimo garantito;
  • a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Le percentuali di copertura dovrebbero essere le seguenti: 

  • 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
  • 90% senza valutazione del Fondo, per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi.
    Possono essere altresì garantite le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché ricorrano determinate condizioni.
    Riguardo a queste ultime, l’accesso all’agevolazione è condizionato al fatto che l’avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019: tale limite temporale è troppo stringente e va anticipato almeno al 31 dicembre 2018. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.
  • 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere. Sul punto Confindustria comunica che è in corso il confronto con la Commissione UE per la notifica di tali misure per verificarne la compatibilità con le Politiche europee sugli aiuti di Stato. Per l’effettiva operatività delle misure, occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione.

b) Garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia.

Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:

 

  • i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di ricevere fino a 24 mesi di pre-ammortamento.
  • l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice nel mese di febbraio 2020.
  • l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.

Laddove ricorrano questi requisiti, la copertura riconosciuta è pari al:

 

  • 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi.
  • 80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi.
  • 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Per una effettiva operatività della misura si attende l’emanazione da parte del MEF, MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE.

In ogni caso la misura deve essere notificata alla Commissione europea per gli opportuni accertamenti.

c) Potenziamento del sostegno pubblico all’esportazione delle imprese.

Al fine di potenziare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce un sistema di coassicurazione. In base a tale sistema, gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti “non di mercato”, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

L’obiettivo annunciato dal Governo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che la società non sarebbe in grado di coprire da sé.

Le misure così riassunte, sono state valutate positivamente da Confindustria, in quanto garantiscono alle imprese di tutte le dimensioni percentuali di copertura elevate. Restano da accertare quali saranno i tempi entro cui tali misure saranno rese operative. Ciò rileva per i successivi adempimenti delle banche che necessitano di tempi congrui per rivedere le proprie procedure. Il problema non rileva tanto per il Fondo di Garanzia – strumento già noto e operativo presso gli istituti bancari – quanto piuttosto per la garanzia SACE di cui si attendono decreti di natura non regolamentare. Stante l’esigenza di operare con la massima tempestività, Confindustria ha sollecitato il Governo, SACE e il sistema bancario in tal senso. Per altra via ABI e SACE hanno già istituito un gruppo di lavoro per rendere operativo l’intervento.

 

2. MISURE FISCALI: 

a) Versamenti tributari e contributivi:

• Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL sono sospesi per:

  1. i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
  2. i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%.

I tributi potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate senza applicazione di interessi e sanzioni.

  1. Sospensione dei versamenti IVA per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA. Possono beneficiarne coloro che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
  2. Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari: I soggetti che abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
  3. Acconti IRES e IRAP: non saranno applicate sanzioni e interessi per insufficiente versamento, a condizione che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%
  4. Rimessione in termini per i versamenti: si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020,se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

b) Adempimenti tributari

• Il termine per la consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 è posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine. Non sono applicabili sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché entro il 30 aprile.

• Il termine per la consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 è posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine. Non sono applicabili sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché entro il 30 aprile.

• I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

• Benefici prima casa: è disposta la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

• Imposta di bollo su fatture elettroniche:

  • se l’ammontare dell’imposta dovuta perle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è di importo inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.
  • se l’importo complessivo da versare è inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

c) Altre misure fiscali

• le cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi, venendo equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione.

• Utili distribuiti a società semplici: sono previste disposizioni ad integrazione della disciplina introdotta con il collegato fiscale alla Manovra di Bilancio (DL n. 124/2019). Il DL chiarisce che sono ricompresi nell’ambito di applicazione anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. Vengono chiarite le modalità applicative della ritenuta dell’imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società. Infine viene disciplinato il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice.

• la disciplina sul credito di imposta per la spesa di sanificazione, introdotta dal decreto-legge Cura Italia, viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi). L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

3. GARANZIA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

a) Diritto societario

• Riduzione del capitale: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale, né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

• Principi di redazione del bilancio: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020.

• Finanziamenti alle società: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

b) Diritto concorsuale

Sono previste una serie di misure che intervengono in materia di: i) concordato preventivo e accordi di ristrutturazione; ii) istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

d)Golden Power e partecipazioni rilevanti

Misure tese a rafforzare le prerogative del Governo, estendendo l’ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica. Nello specifico tali poteri, attuati nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, consistono nel:

• veto in caso di delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione;
• Subordinare l’efficacia dell’acquisto all’assunzione, da parte dell’acquirente, di impegni diretti,
• opporsi per le ipotesi di acquisto di una partecipazione di controllo da parte di un soggetto extra-UE in una società che detiene attivi strategici;

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