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Contratto di espansione : cos’è e come funziona


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La Riforma degli Ammortizzatori sociali - contenuta nella Legge di Bilancio 2022 , L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216, che hanno modificato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - ha previsto, tra numerosi interventi, anche l’estensione del contratto di espansione fino al 2023 per le imprese di minori dimensioni. 

In proposito, è possibile consultare la circ. n. 3 del 3.01.2021 recante le “Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”

In particolare, l’art. 41 prevede che le imprese con un numero elevato di dipendenti in organico (più di 1.000), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, per recepire e sviluppare attività lavorative innovative e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione. 

La Riforma attuata dalla Legge di bilancio 2022 ha ampliato il campo di applicazione del contratto di espansione con l’inclusione, negli anni 2022 e 2023, delle imprese con almeno 50 dipendenti. 

Un limite minimo di unità lavorative in organico, questo, calcolato complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi (art. 41, comma 1 ter). 

Nell’ambito del contratto di espansione, l’adeguamento delle “competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego” resta sostenuto dall’intervento straordinario di integrazione salariale utilizzabile per un periodo che può raggiungere i 18 mesi, anche non continuativi (art. 41, comma 3). 

Il contratto di espansione, definito espressamente di natura gestionale, deve contenere (art. 41, comma 2): 

  1. il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  2. la programmazione temporale delle assunzioni;
  3. l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante (di cui all’art. 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81);
  4. relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento pensionistico previsto dall’art. 41, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Il contratto di espansione può essere stipulato sia in forma completa, con la previsione di riduzione di orario accompagnate da misure di pre-pensionamento, o in forma ridotta con le sole misure previste per il pre-pensionamento. 

Il contratto , in particolare, è legittimato a prevedere per i lavoratori che si trovano a non più di 5 anni (60 mesi) dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiamo già maturato il requisito minimo di 20 anni di contribuzione, o della pensione anticipata, una fuoriuscita agevolata che consente, previo esplicito consenso in forma scritta nell’ambito di accordi di non opposizione al licenziamento, la risoluzione del contratto di lavoro con misure di accompagnamento al trattamento previdenziale consistenti in una indennità mensile ( art. 41, comma 5 e 5-bis ).

Consultazione sindacale – Le imprese interessate a stipulare il contratto di espansione avviano una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali straordinarie. La procedura è aperta dalla comunicazione alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ( RSA ) ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria ( RSU ). Entro i tre giorni successivi, il datore di lavoro o i sindacati possono presentare la domanda di esame congiunto che si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta.

L’oggetto dell’accordo è variabile in funzione della previsione o meno di riduzioni di orario di lavoro e contestuale ricorso alla cassa integrazione straordinaria, difatti : 

La riduzione dell’orario di lavoro – Per i lavoratori che necessitano di un aggiornamento professionale l’accordo può avere ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro. Al fine di garantire un’adeguata attività formativa, il datore di lavoro può procedere a riduzioni orarie integrate con un trattamento straordinario di integrazione salariale nei limiti delle risorse finanziarie stanziate (art. 41, comma 7). In questa occasione è previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale delle integrazioni salariali ( Circ. n. 143 del 9.12.2020 ).

Limiti alle riduzioni dell’orario - La riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, poi, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, se necessario, fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. 

Formazione - Per questi lavoratori è resa obbligatoria la frequenza di percorsi di politiche attive finanziati dalle Regioni per la loro ricollocazione. L’intero progetto è infatti finalizzato al recupero occupazionale, da intendersi, quale rientro in azienda dei lavoratori sospesi, ma anche quale riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa, oltre che per assumere le nuove professionalità, nella misura minima del 70% ( Circ. n. 16 del 6.09.2019 ). 

Il progetto formativo - Il progetto che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero di ore di formazione e le competenze tecniche professionali di partenza e quelle acquisite. ( Per avere un esempio : TIM s.p.a. : formazione e riqualificazione con il nuovo contratto di espansione ). 

Gli impegni assunti con il progetto presuppongono misure idonee a garantire l’acquisizione di competenze tecniche utili per la riqualificazione. L’ obbligo formativo può però intendersi assolto anche con la formazione on the job e la sola applicazione pratica in azienda. 

Riduzioni di orario e fondi di solidarietà - Nei soli settori in cui operano i fondi di solidarietà, il ricorso a riduzioni di orario di lavoro accompagnata da cassa integrazione straordinaria è escluso. In questi settori l’opzione è quindi limitata solamente allo scivolo pensionistico ( Ministero del Lavoro - circ. n. 18 del 17.10.2019 e INPS – Circ. n. 88 del 25.07.2022 ). 

Nuove assunzioni – Oltre all’indicazione dei profili professionali compatibili con il nuovo piano di reindustrializzazione o riorganizzazione, il contratto di espansione deve individuare il numero dei lavoratori da assumere. Per le nuove assunzioni l’ INPS ha precisato che possono essere riconosciuti gli incentivi all’assunzione previsti dalla legislazione vigente, in quanto assunzioni non derivanti da obblighi di legge, il che violerebbe i principi generali in materia di incentivi all’ assunzione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 ( mess. n. 1450 del 18.04.2023 ).

SCIVOLO PENSIONISTICO : 

Il contratto di espansione consente di gestire anche eventuali esuberi di lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia o anticipata. Con questi lavoratori l’azienda è tenuta, una volta attivata la procedura in sede governativa, a stipulare accordi individuali di non opposizione con l’adesione in forma scritta da parte dei lavoratori interessati. 

Requisiti per il pensionamento – Possono accedere al beneficio dell’accompagnamento alla pensione i lavoratori che : 

  • si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, purché abbiano perfezionato i 20 anni di contribuzione, o anticipata ( nel calcolo va considerata anche la finestra mobile di tre mesi tra la maturazione del diritto e la decorrenza del trattamento ) ;
  • stipulino accordi di non opposizione e previo loro esplicito consenso in forma scritta;
  • risolvano il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori che aderiscono al piano è prevista una norma di salvaguardia che congela i requisiti per conseguimento del trattamento pensionistico al momento dell’adesione alla procedura. 

L’indennità – Il datore di lavoro, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, riconosce per tutto il periodo, e fino al raggiungimento del primo diritto alla pensione, un' indennità mensile determinata dall’ INPS commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e comprensiva, se spettante, dell’indennità NASpI pagata dall’ INPS ( INPS : Circ. n. 48 del 24.03.2021 ). 

L’ indennità mensile non è comprensiva della contribuzione figurativa se la prima data utile per il pensionamento è quella della pensione di vecchiaia. Viceversa se la prima data utile è quella per la pensione anticipata, oltre all’indennità, il datore di lavoro è tenuto a versare all’ INPS un importo pari ai contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con la sola esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa della NASpI. 

Ai fini di un costante monitoraggio, l’art. 41, c. 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 richiede che nell’accordo raggiunto in sede governativa venga fornita una stima dei costi previsti a copertura delle misure di accompagnamento alla pensione. Il beneficio spetta infatti entro il limite delle risorse stanziate e un eventuale scostamento può portare il Ministero a non firmare l’accordo. 

Deposito degli accordi - Gli accordi stipulati coi lavoratori pre pensionabili e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto 25 marzo 2016, cioè entro 30 giorni dalla sottoscrizione. 

Comunicazioni all’ INPS – Se l’accordo si conclude con esito positivo, l’impresa è tenuta a comunicare la conclusione della procedura mediante “ cassetto previdenziale “ fornendo l’elenco dei lavoratori aderenti. L’ INPS autorizza la procedura e rilascia la certificazione del diritto per ogni lavoratore. L’ impresa deve inoltre comunicare la data prevista della cessazione del rapporto dalla quale decorre il pagamento dell’indennità. Solo da quel momento l’ INPS fornisce indicazione precisa dell’ importo dell’indennità mensile che il datore è tenuto a versare all’ente previdenziale a titolo di provvista ogni mese. 

Fideiussione – Il datore di lavoro è tenuto a presentare una fideiussione bancaria a garanzia della sua solvibilità in relazione agli obblighi assunti nei confronti dell’INPS, aventi ad oggetto il versamento anticipato all’ INPS della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata. 

L’erogazione della prestazione da parte dell’Istituto avviene infatti in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro. In caso di mancato versamento è prevista l’escussione parziale della garanzia per l’ammontare equivalente delle singole rate della provvista comprensive della contribuzione correlata ove prevista. 

Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso decida di effettuare il versamento della provvista in un’unica soluzione, salvo conguaglio.