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Min. Lavoro – Circ. n. 16 del 6.09.2019 : Contratto di espansione – istruzioni operative


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Con la circ. n. 16 del 6.09.2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti e istruzioni per il riconoscimento della Cassa Integrazione Straordinaria ( CIGS ) in seguito alla stipula di contratti di espansione.

Il contratto di espansione è un intervento di nuova introduzione, rivolto alle grandi imprese come propulsore di crescita interna e della competitività in ambito esterno. Tale spinta è dettata dalla necessità, per imprese con un organico superiore a 1000 unità, di inserire nel contratto di espansione la programmazione per l’assunzione di nuove professionalità e un progetto formativo e di riqualificazione del personale già dipendente, al fine di modificare e aggiornare le competenze professionali possedute dal personale anche mediante un più razionale impiego delle risorse disponibili. Ovviamente lo strumento si inserisce nel più ampio contesto di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tali da determinare in tutto o in parte una modifica dei processi aziendali, rendendo così manifesti nuovi fabbisogni professionali e occupazionali.

La misura verrà sperimentata negli anni 2019 e 2020 con una durata massima pari a 18 mesi. La circ. n. 16 del 6.09.2019 indica dunque:

1. Gli elementi essenziali del contratto di espansione tra i quali è ricompreso il progetto di formazione e riqualificazione rivolto al personale che, a causa della modifica dei processi aziendali, del processo e dello sviluppo tecnologico dell’attività produttiva svolta dall’impresa, risulti in possesso di conoscenze ed abilità operative non più adeguate a svolgere una determinata attività lavorativa. La circ. n. 16 del 6.09.2019 precisa che il progetto di formazione e riqualificazione previsto con il contratto di espansione deve prevedere il recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori.

2. Uscita anticipata per i lavoratori prossimi alla pensione: Chiarimenti vengono forniti in relazione alla possibilità di stipulare accordi di accompagnamento alla pensione con i lavoratori che non si trovano a più di 5 anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata e abbiano conseguito il requisito minimo contributivo. Per questo sarà necessario stipulare uno specifico accordo con ciascun lavoratore per garantire la non opposizione al licenziamento.

3. Riduzione oraria con CIGS: Ai lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico per carenza dei requisiti, si applica la riduzione oraria con il trattamento di integrazione salariale straordinario. La circ. n. 16 del 6.09.2019 precisa che la riduzione non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e ad essa deve corrispondere la programmazione di una formazione e riqualificazione che ricopra l’intero periodo di riduzione.

4. Compatibilità con altri ammortizzatori sociali: Il contratto di espansione può essere stipulato anche quando l’impresa, articolata in diverse unità produttive, ha attivi altri strumenti analoghi in sedi diverse da quelle interessate dal contratto di espansione.

Per il concetto di unità produttiva è opportuno riferirsi alle circ. n. 197 del 2.12.2015 ; alla circ. n. 9 del 19.01.2017 e ai mess. n. 56 del 8.03.2017 e il mess. n. 1444 del 31.03.2017 dell’ INPS.

Fonte: Min. Lavoro – Circ. n. 16 del 6.09.2019