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Min. Lavoro - Circ. n. 3 del 3.01.2022 : Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - prime indicazioni


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Con la circ. n. 3 del 3.01.2021 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito prime indicazioni operative in materia di integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro alla luce delle novità introdotte in Legge di Bilancio 2022

Come evidenziato in più circostanze, gli interventi innovativi previsti dal legislatore sono diretti alla costruzione di un modello di welfare più inclusivo, attraverso un maggior grado di equità generale del sistema di protezione sociale, seguendo l’universalismo differenziato come criterio ispiratore e prevedendo l’integrazione tra efficaci politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali orientati al sostegno di politiche industriali mirate. 

Le nuove disposizioni verranno applicate ai trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022. E’ previsto : 

Ampliamento della platea dei beneficiari - Possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca. In quest’ultimo caso viene precisato come il completamento del percorso formativo non debba essere pregiudicato dalla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. 

Requisito di anzianità di effettivo lavoro – Gli interventi normativi in Legge di Bilancio modificano il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro abbassandolo dai precedenti 90 giorni ai 30 che devono essere maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione del trattamento ordinario o straordinario. La circolare precisa a riguardo che :

  • Nel computo delle giornate di “ effettivo lavoro “ , a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, e indipendentemente dalla maturazione in via continuativa o precedente all’inizio dell’intervento, sono da calcolare i giorni di ferie , festività , infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;
  • Il requisito dei trenta giorni di effettivo lavoro non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale;
  • Per il lavoratore che passa alle dipendenza dell’impresa subentrante nell’appalto in virtù di clausole sociali, il requisito si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata.

Computo dei lavoratori per l’accesso alla CIGS – Per garantire maggiore inclusività sono stati previsti nuovi criteri per il computo dei dipendenti. A tal fine è stato stabilito che per l’accesso ai trattamenti di integrazione sia prevista la soglia dei 15 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. La circ. n. 1 del 3.01.2022 precisa che nel calcolo della predetta soglia debbano essere considerarti i lavoratori con la qualifica di dirigente ; i lavoratori a domicilio e gli apprendisti ; i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda ; i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e gli apprendisti. 

Il calcolo della soglia non è invece previsto per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. 

Nuovi importi di integrazione salariale - Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività̀ lavorativa, viene eliminato il c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale: indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento il massimale 2021 è pari a € 1.199,72. 

Contributo addizionale - Per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta, il contributo addizionale sarà calcolato in misura ridotta secondo le seguenti aliquote: • al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile; • al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; • al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Pagamenti e termini decadenziali - Il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione. Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro. 

Compatibilità con l’attività lavorativa - Il lavoratore già beneficiario di integrazione salariale che svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività̀ di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi, nonché́ attività̀ di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Qualora poi, il lavoratore svolga attività̀ di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità̀, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro. 

CIGO - Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, né sul fronte normativo né su quello regolamentare. Diverso il discorso per la disciplina in materia di Cassa Integrazione Straordinaria. 

Campo di applicazione della CIGS - Dal 1°gennaio del 2022, le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese con più di 15 dipendenti che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita indipendentemente dal settore lavorativo a condizione che l’impresa occupi più di 15 dipendenti nel semestre antecedente l’inoltro dell’ istanza.

Casuali CIGS – Le causali di riorganizzazione ; crisi aziendale e contratto di solidarietà sono state modificate e integrate come segue : 

• RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE : La causale è stata ampliata riconducendo nel medesimo ambito programmi aziendali “ volti a realizzare processi di transizione “. I criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei programmi, saranno individuati da un decreto ministeriale di prossima adozione. Potranno prevedere interventi articolati, per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, oltre a prevedere eventualmente azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche. Dovranno altresì, essere indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze; 

• CRISI AZIENDALE : Restano fermi i criteri per l’accesso ai trattamenti di CIGS a seguito della dichiarazione di crisi aziendale corredata da un piano con interventi correttivi e obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale; 

• SOLIDARIETA’ : A decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata potrà raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 90% dell’orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. L’intervento di novazione è volto ad incentivare il ricorso alla causale; 

Accordi di transizione occupazionale - In una logica di maggiore flessibilità degli interventi straordinari, è stata prevista la possibilità di autorizzare la concessione di un ulteriore periodo di CIGS della durata massima di 12 mesi complessivi non prorogabili, da riconoscere solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali di lavoratori a rischio esubero all’esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale (c.d. accordo di transizione occupazionale). A tal fine è previsto l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali. 

Condizionalità e riqualificazione - Viene ridefinito il c.d. meccanismo della condizionalità, con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi di CIGS la possibilità di migliorare e riqualificare le proprie competenze, pur in costanza di rapporto di lavoro, ed essere quindi potenzialmente impiegabili anche in altre aziende, subordinando l’erogazione del trattamento alla partecipazione del lavoratore a percorsi formativi programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio. 

Condizionalità e sanzioni - La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative citate comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dal trattamento in corso secondo le modalità definite in decreto del Ministero del lavoro emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. 

Contratto di espansione - Prosegue la sperimentazione del contratto di espansione anche per gli anni 2022 e 2023 con nuove risorse finanziarie a copertura dei diversi interventi previsti. Il requisito del limite minimo di dipendenti in organico, scende a cinquanta unità, da calcolarsi in modo complessivo nelle ipotesi di aggregazione stabile di impresa con unica finalità produttiva o di servizi. 

CIGS e CIGD extra - Nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa - rientrante nel campo dell’art. 20 del D.Lgs. n. 148 - che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS e in deroga ai limiti temporali, potrà essere riconosciuto viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento straordinario massimo di 52 settimane fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse finanziarie stanziate pari a 150 milioni di euro per ciascun anno dell’intervento. Essendo richiedibile in termine di settimane, si pone a carico dell’impresa l’onere di specificare il preciso arco temporale di richiesta del trattamento. 

Fondi di solidarietà - E’ prevista l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. La norma prevede un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2022, data entro cui i Fondi si dovranno adeguare alle disposizioni. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale ( FIS ), ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

Fonte: Min. Lavoro – Circ. n. 3 del 3.01.2021