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INPS – Circ. n. 48 del 24.03.2021: la disciplina del contratto di espansione


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Con la circ. n. 48 del 24.03.2021, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fornisce indicazioni per l’applicazione dell’art. 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 

Il comma 1 dell’art. 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ha esteso all’anno 2021 la possibilità per le imprese con un organico superiore a mille unità lavorative di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Il contratto di espansione è uno strumento diretto a sostenere il ricambio generazionale nelle grandi aziende con almeno mille dipendenti che attraversano processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. Dunque, la stipula del contratto di espansione si innesta nell’ambito di piani di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati allo sviluppo tecnologico, al razionale impiego delle competenze professionali in organico e all’assunzione di nuove professionalità. 

1. Imprese destinatarie 

Le imprese destinatarie delle disposizioni in esame sono quelle con un organico superiore a mille unità lavorative. Esclusivamente per il 2021, il comma 1-bis dell’art. 41 prevede che il predetto limite minimo di unità lavorative in organico è ridotto a cinquecento unità e, limitatamente alle procedure di scivolo pensionistico e all’erogazione dell’indennità mensile di cui al comma 5-bis dell’art. 41, a duecentocinquanta unità.

Ai fini della sussistenza dei requisiti occupazionali, in assenza di una specifica previsione legislativa, l’INPS fa riferimento ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione. Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).

2. Stipula contratto di espansione 

Ai sensi del comma 1, dell’articolo 41, l’impresa interessata a stipulare il contratto di espansione avvia una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015. 

Il contratto di espansione deve contenere:

a) il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; 

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015; 

d) la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile previsto dal comma 5-bis; 

e) la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio di cui al citato comma 5-bis dell’articolo 41, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore. 

L’accesso alla prestazione di cui al comma 5-bis è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura, pertanto, come una risoluzione consensuale. 

3. Lavoratori destinatari dell’indennità mensile 

L’indennità mensile viene corrisposta ai lavoratori dipendenti delle imprese, compresi i dirigenti e gli apprendisti, che: 

- siano assunti con contratto a tempo indeterminato,

- risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, 

- abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021. 

Per beneficiare dell’indennità mensile i lavoratori devono aver manifestato un’esplicita adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si devono trovare a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa gestite dall’INPS, della: 

a) pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; 

b) pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. 

4. Presentazione dell’accordo all’Inps territorialmente competente 

Per il riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro devono trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente l’accordo sottoscritto, il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale dell’Istituto, e l’elenco dei lavoratori interessati. 

La Direzione centrale Pensioni attribuisce a tutte le aziende che hanno in forza lavoratori interessati dal programma di esodo un codice identificativo, provvedendo a effettuare la relativa comunicazione. La medesima Direzione provvede, inoltre, alle abilitazioni all’accesso alla sezione dedicata del sito istituzionale “Prestazioni di accompagnamento alla pensione” dei referenti individuati dal datore di lavoro. 

Il datore di lavoro è abilitato alla gestione della prestazione attraverso il “Portale Prestazioni Atipiche” e L'INPS fornirà le istruzioni di dettaglio relative all’utilizzo dello stesso. 

5. Presentazione del programma di esodo. certificazione del diritto e dell’importo dell’indennità 

Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione centrale Pensioni l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo. 

L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati certifica, in via prospettica, la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. 

L’Istituto genera in via automatica una lettera di certificazione per ciascuno dei lavoratori interessati contenente le predette informazioni, che viene messa a disposizione del datore di lavoro esodante sul predetto “Portale Prestazione Atipiche”. 

L’INPS rilascia, inoltre, per ciascuna azienda esodante, un prospetto riepilogativo relativo ai lavoratori inseriti nel programma di esodo. Tale prospetto indica, per ogni soggetto, la data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata e l’importo dell’indennità mensile e viene messo a disposizione del datore di lavoro esodante nella sezione dedicata del sito istituzionale “Prestazioni di accompagnamento alla pensione”. 

Il datore di lavoro esodante deve comunicare all’INPS i soggetti che hanno aderito all’esodo, attraverso l’accettazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e i dati necessari per il calcolo della contribuzione correlata. 

Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione correlata. In assenza del versamento mensile, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. 

6. Fideiussione 

Il comma 5-bis prevede che il datore di lavoro è obbligato a presentare una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. 

La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata (ove dovuta), al netto dei benefici di cui al comma 5-bis ove spettanti. 

Nell’ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione correlata (ove dovuta) da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di centottanta giorni, l’Istituto escuterà l’intera fideiussione. Il garante dovrà provvedere a saldare in un’unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati. 

In caso di mancato pagamento della fideiussione da parte del garante, l’Istituto non erogherà la prestazione né accrediterà la contribuzione correlata. 

Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione, salvo conguaglio. 

7. Presentazione della domanda di prestazione 

Il datore di lavoro presenta all’INPS le domande telematiche di indennità mensile per ciascun lavoratore, riportando i dati identificativi dell’impresa e del lavoratore, nonché gli elementi utili alla liquidazione della prestazione. 

In caso di discordanze segnalate dall'INPS, il datore di lavoro ha l’onere di informare e acquisire il consenso del lavoratore al fine di potere apportare le necessarie modifiche alla domanda. 

La Struttura territoriale competente per la liquidazione, verificati i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione in esame, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede alla liquidazione dell’indennità mensile. 

8. Modalità di calcolo e decorrenza 

L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti in ciascuna forma previdenziale. 

L’indennità mensile è corrisposta per il periodo che va dalla risoluzione del rapporto di lavoro alla data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. 

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, la c.d. contribuzione correlata. 

L’indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria. 

9. Svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità 

La norma in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo dell’indennità mensile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale.

L’INPS, pertanto, non provvederà a modificare l’importo dell’indennità mensile in caso di percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.

10. Liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata

Entro la data di scadenza dell’indennità mensile, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione secondo le consuete modalità, non essendo prevista la trasformazione d’ufficio di tale prestazione in pensione.

Fonte: INPS - Circ. n. 48 del 24.03.2021