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Min. Lavoro – Circ. n. 18 del 17.10.2019 : Contratto di espansione e Fondi di solidarietà


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Con la circ. n. 18 del 17.10.2019, ad integrazione della circ. n. 16 del 6.09.2019, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo del contratto di espansione nelle imprese operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione del titolo I° del D.Lgs. n. 148/2015 ma che assicurano tutele ai propri lavoratori attraverso Fondi di solidarietà bilaterali.

L’uscita anticipata, disposta al comma 5 del citato articolo, è un’indennità mensile – erogata dal datore di lavoro – eventualmente integrata dall’indennità NASpl commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A copertura di tale nuovo beneficio, posto il carattere sperimentale dello stesso, il legislatore ha individuato espressamente il limite di spesa, riferito alla Naspi, entro cui è possibile procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo ( 23 milioni di euro per il triennio 2019 - 2020 ). Di contro, il legislatore, per le medesime imprese, non ha previsto stanziamenti di risorse per l’accesso al trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dai commi 3 e 7 dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015.

La circ. n. 18 del 17.10.2019 del Ministero tiene poi in considerazione anche l'ambito soggettivo dei commi 3 e 7 (integrazione salariale straordinaria per le riduzioni orarie). Quest'ultimo è espressamente riferito alle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS tanto che il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto per un periodo in deroga al periodo massimo disposto agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Le imprese operanti in settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali previsti dall'articolo 26 del Dlgs 148/2015, che dovessero aderire al contratto di espansione, potranno quindi contare solamente su una delle due misure previste dalla norma, ossia sullo scivolo pensionistico previsto dal comma 5 dell'art. 41, D.Lgs. n. 148/2015. Per queste aziende, seppure di grandi dimensioni, la norma esclude l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto a sostegno delle riduzioni orarie cui può essere interessato il personale coinvolto in attività formative o di riqualificazione.

Fonte: Min. Lavoro – Circ. n. 18 del 17.10.2019