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Blocco dei licenziamenti e Ammortizzatori sociali alla luce del Decreto “ Lavoro e Imprese “


ammortizzatori sociali
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Come noto il DL 30 giugno 2021 n. 99 aggiunge ulteriori tasselli all’ormai già complicato quadro normativo emergenziale concernente blocco dei licenziamenti e integrazioni salariali. 

Il blocco dei licenziamenti, introdotto per la prima volta dal decreto Cura Italia (DL 18 2020), ha riguardato tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, con riferimento: 

  • alle procedure di individuazione dei lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi;
  • al recesso individuale per giustificato motivo oggettivo. 

Sono ammessi, invece, i licenziamenti per giusta causa o per motivi disciplinari. 

Il divieto generalizzato è stato poi prorogato senza soluzione di continuità dai decreti emergenziali con riferimento alle aziende in cui vengano utilizzati gli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l'emergenza Covid. Si fa riferimento al Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), che ha previsto il blocco dei licenziamenti, per le aziende che utilizzano ancora l’integrazione salariale COVID-19, fino al 30 giugno per le aziende che utilizzano la CIGO e al 31 ottobre per le aziende che utilizzano FIS e Cassa in deroga e successivamente al Decreto Sostegni-bis

Arriviamo così al DL 30 giugno 2021 n. 99 con due nuove eccezioni allo sblocco e la conferma delle scadenze già previste dai precedenti provvedimenti ( 30 giugno per le imprese CIGO e 31 ottobre per tutte le altre ) : 

• proroga al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato, per le aziende individuate dai codici ATECO che iniziano per 13, 14 e 15. Questi datori di lavoro qualora, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l'attività̀ lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto approvato, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

• Con riferimento ai settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021, senza contributo addizionale e, soltanto qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare. 

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda deroghe e esclusioni. Il ricorso al licenziamento rimane dunque possibile in caso di : 

  • cessazione definitiva dell'attività dell'impresa
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa.
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
  • fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;
  • lavoratori già impiegati nell'appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;

Sono inoltre previste le seguenti fattispecie escluse dal divieto:

  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento entro il termine del periodo di prova;
  • licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento ad nutum del dirigente;
  • licenziamento dei lavoratori domestici; - interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).