Stampa

Sostegni-bis : Integrazioni salariali, accordi sindacali e licenziamenti cosa c'è di nuovo ?


icona

Il DL 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto Decreto sostegni-bis, tratta di un nuovo periodo di integrazione salariali e, altresì, del “blocco” dei licenziamenti per ragioni aziendali. 

L’articolo che si occupa di questi aspetti è il 40, intitolato a “Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero del contributo addizionale ".  

Quanto alle integrazioni salariali, risultano previsti due canali: 

a)le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria, nel periodo dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 dicembre 2021, possono chiedere la cassa integrazione straordinaria per una durata massima di 26 settimane senza incidenza dei dei limiti di durata massima dei trattamenti integrazione salariale straordinaria e sulla base di particolari presupposti e di particolari regole: 

  • riduzione del fatturato nel primo semestre del 2021 di almeno il 50 % rispetto a rispetto al primo semestre del 2019; 
  • stipula di un accordo collettivo aziendale con i sindacati comparativamente più rappresentativi, che preveda la riduzione dell’attività dei lavoratori in forza al 26 maggio del 2021 e finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dell’attività dopo l’emergenza sanitaria; 
  • riduzione media dell’orario di lavoro non superiore all’80 % dell‘orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo e, con riferimento ai singoli lavoratori, non superiore al 90 % nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo sindacale è stipulato;
  • specificazione da parte dell’accordo delle modalità attraverso le quali l’impresa soddisfa temporanee esigenze di maggior lavoro incrementando l’orario ridotto, con conseguente riduzione del trattamento di integrazione salariale; 
  • commisurazione del trattamento di integrazione salariale al 70 % della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori, senza massimali di importo; 
  • esonero delle aziende dal pagamento del contributo addizionale; 

b) le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che a partire dal 1° luglio 2021 riducono o sospendono l’attività lavorativa e chiedono la cassa integrazione ordinaria o straordinaria per le causali dei cui agli articoli 11 e 21 d.lgs. n. 148/2015, sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale. 

La salvaguardia dei livelli occupazionali è direttamente insita nel primo canale, dato che esso è attivabile solo a seguito di un accordo sindacale finalizzato al “mantenimento” di tali livelli. 

Rispetto al secondo, interviene il comma 4 dell’art. 40, che preclude il licenziamento collettivo e il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che chiedono la cassa integrazione ai sensi delle predette disposizioni del d.lgs. n.148/2015 e questo “per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021”. 

Il successivo comma 5, intervenendo ancora sul tema dei licenziamenti, riproduce le eccezioni al divieto già previsti dalle leggi che hanno preceduto questo ulteriore decreto legge.

ACDR