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DL Sostegni: Ulteriori ammortizzatori sociali COVID-19


ammortizzatori sociali
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Il DL 22 marzo 2021 n 41 ( cd. DL Sostegni ), all’art.8, contiene una serie di diposizioni che prevedono ulteriori “pacchetti” di ammortizzatori sociali legati alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa “per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

La legge di bilancio 2021, come è noto, ha fissato limiti temporali agli speciali ammortizzatori sociali legati alla pandemia, collocando 12 settimane di trattamenti ordinari COVID-19 nel periodo 1° gennaio 2021/31 marzo 2021 e 12 settimane di assegni ordinari COVID-19 e di cassa integrazione in deroga nel periodo 1° gennaio 2021/30 giugno 2021. 

Il nuovo decreto legge, che viene ad arricchire l’affollata schiera di provvedimenti legislativi intervenuti in materia a partire dal decreto legge n.18/2020, individua il 1° aprile come data iniziale di fruibilità degli ulteriori ammortizzatori sociali legati alla situazione di emergenza sanitaria. 

A partire da detta data, trovano applicazione regole diversificate per quanto riguarda la durata dei trattamenti di sostegno. Si tratta di una novità priva di precedenti nella legislazione emergenziale in tema di ammortizzatori sociali, cosi riassumibile: 

a)aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e, quindi, destinatarie del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID-19: queste imprese possono richiedere un massimo di 13 settimane di trattamento ordinario COVID-19 nel periodo 1° aprile 2021/30 giugno 2021, senza dover pagare una contribuzione addizionale

In pratica, tutto il predetto periodo può essere coperto con ammortizzatori COVID.

b) aziende rientranti nel campo di applicazione dell’assegno ordinario (in quanto iscritte ad un fondo di solidarietà) e, quindi, destinatarie dell’ assegno ordinario COVID-19: queste aziende possono richiedere un massimo di 28 settimane di assegno ordinario COVID-19 nel periodo 1° aprile 2021/31 dicembre 2021, senza dover pagare una contribuzione addizionale

c) aziende estranee al campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e, quindi, destinatarie della cassa integrazione salariale in deroga COVID-19: queste aziende possono richiedere un massimo di 28 settimane di assegno ordinario COVID-19 nel periodo 1° aprile 2021/31 dicembre 2021, senza dover pagare una contribuzione addizionale.

I lavoratori possibili beneficiari: i periodi aggiuntivi di ammortizzatori COVID sono rivolti a lavoratori che, al momento dell’entrata in vigore del decreto legge sostegni, sono alle dipendenze dell’azienda che dispone la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. 

La domanda all’Inps: qualunque sia la prestazione da richiedere, comunque la relativa domanda è da rivolgere all’Inps e ciò entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, la domanda è da presentare entro la fine del mese successivo all’entrata in vigore del decreto legge. 

La trasmissione dei dati all’Inps: il datore di lavoro è tenuto a trasferire all’Inps i dati i dati necessari per il pagamento delle integrazioni salariali entro la fine del mese successivo a quello entro cui è collocato la sospensione o la riduzione dell’orario o , se posteriore, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione del trattamento (in fase di prima applicazione, i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto). Il mancato rispetto di tali termini determina l’obbligo del datore di lavoro inadempiente di pagare le prestazioni e gli oneri connessi. 

a cura di Angelo Pandolfo - Partener Fieldfisher