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Min. Lavoro – Interpello n. 4/2018: Indennità di maternità – base di calcolo del reddito professionale


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Il Ministero del Lavoro fornisce, con l’interpello n. 4/2018, chiarimenti in merito all ‘interpretazione dell’articolo 70, c. 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 concernente la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, relativamente all’ipotesi in cui la stessa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero e abbia diritto a degli incentivi di natura fiscale.

IL QUESITO:

In particolare si chiede se con la locuzione “ reddito professionale” , utilizzata nel predetto articolo, sia da intendersi l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista, oppure, in relazione al caso di specie, ci si debba riferire allo stesso, in termini ridotti ai sensi, rispettivamente, della art. 3 della L. n. 238/2010 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, entrambi recanti incentivi fiscali consistenti in una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei lavoratori comunitari autonomi e dipendenti che rientrino in Italia dopo un esperienza all’estero.

IL PARERE DEL MINISTERO:

Il Ministero del Lavoro, acquisite le valutazioni della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza, ha affermato che il reddito professionale da prendere come riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 151/2001, è quello determinato in misura ridotta ai sensi della L. n. 238/2010 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 e come tale denunciato ai fini fiscali.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il parere espresso con il presente interpello è stato sostituito dal successivo interpello n. 7/2018.http://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/sospensione-del-rapporto-di-lavoro/min-lavoro-interpello-n-72018-indennita-di-maternita-e-libere-professioni-base-di-calc/