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Cassazione: le circolari INPS non possono prevedere limiti più stringenti di quelli dettati dalla legge


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Con la sentenza n. 10728 del 22.04.2024, la Cassazione afferma che l’INPS non può prevedere alcuna limitazione soggettiva in materia di fruizione del premo di natalità se la legge istitutiva dello stesso richiede solo il requisito dell’essere gestante, genitrice o adottante.

Il fatto affrontato

Una cittadina marocchina ricorre giudizialmente avverso il diniego dell’INPS alla sua domanda volta ad ottenere il premio di natalità di cui all’art. 1, comma 353, L. 232/2016.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il legislatore non aveva previsto alcuna limitazione soggettiva del premio correlata al possesso della cittadinanza dell’Unione o alla titolarità di un permesso di lungo-soggiorno.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, laddove il legislatore non preveda alcuna limitazione soggettiva per la fruizione di una prestazione previdenziale, non è consentito all’INPS circoscrivere la portata delle norme con proprie circolari.

Secondo i Giudici di legittimità, trattasi di un’elementare applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto, che non consente ad una fonte normativa secondaria di dettare norme che possano modificare o derogare il contenuto di una fonte normativa primaria.

Per la sentenza, ne consegue, quindi, che le circolari amministrative dell’INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell’ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una prestazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, confermando la debenza della misura richiesta dalla cittadina marocchina.

A cura di WST