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Min. Lavoro – Interpello n. 7/2018: Indennità di maternità e libere professioni – base di calcolo


indennità di maternità libere professioniste

Pubblicato l’ interpello n. 7/2018 con il quale il Ministero del Lavoro, in risposta al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, fornisce chiarimenti in merito all’individuazione della base imponibile per il calcolo dell’indennità di maternità nelle libere professioni ( art. 70 del d.lgs. n. 151/2001 ), quando la professionista rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o abbia conseguito un titolo di studio all’estero.

Il Ministero infine sottolinea che la presente risposta sostituisce quanto precedentemente specificato con l’ interpello n. 4/2018. 

IL QUESITO:

Nel caso esaminato con l’interpello n. 7/2018, gli incentivi di natura fiscale, che consentono di ridurre la base imponibile IRPEF ai dipendenti o autonomi rientranti in Italia da un'esperienza all'estero, vengono applicati ad una lavoratrice libera professionista prossima alla maternità.

Come deve essere individuato il reddito professionale su cui calcolare l’indennità di maternità? Come base di calcolo deve essere preso l’intero reddito professionale oppure la base è quella ridotta individuata ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 238, e dell’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147? ( vd. anche regime impatriati )

IL PARERE DEL MINISTERO:

Secondo il parere espresso dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 7/2018, la professionista madre che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti dalle citate disposizioni, continua ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “ reddito pieno” calcolato senza la riduzione

La base di calcolo così individuata garantisce un adeguato grado di sostitutività dell’indennità rispetto al reddito durante il periodo “protetto” ( due mesi prima del parto e i tre mesi successivi). Così facendo viene evitato ogni trattamento meno favorevole collegato allo stato di gravidanza o di maternità, che si tradurrebbe in ultima analisi in una discriminazione vietata dall’articolo 3 della Costituzione.

Il reddito “pieno”, previsto dall’ art. 70, c. 2 del D.Lgs. n. 151/2001 costituisce anche la base imponibile per i versamenti dei contributi di previdenza obbligatoria posto che la normativa agevolativa in commento dispone esclusivamente benefici di natura fiscale. Diversamente, ove si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito “abbattuto” ai fini fiscali, la professionista fruitrice dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva beneficiare di alcun incentivo.


a cura della Redazione