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Reddito di cittadinanza - le disposizioni nella Legge 28 marzo 2019 n 26


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La Legge n. 26 del 28 marzo 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 29 marzo 2019, consta di 29 articoli divisi in tre capi:

  • Capo I “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza” (art. 1-13);
  • Capo II “Trattamento di pensione anticipata ‘Quota 100’ e altre disposizioni pensionistiche” (art 14-26);
  • Capo III “Disposizioni finali” (art. 27-29)

Di seguito una lettura riassuntiva del Capo I° dedicato alle disposzioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza ( art. 1-13 ):

Art. 1 – Reddito di cittadinanza (RdC). Costituisce livello essenziale delle prestazioni (LEP) nei limiti delle risorse disponibili, ed è istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del RdC, salvo dove diversamente specificato. La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

Art. 2 – Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di una serie di requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell’UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), inferiore a 9.360 euro; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30 mila; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6 mila, accresciuta in base a specifici parametri (componenti del nucleo familiare, figli successivi al secondo, disabili gravi o non autosufficienti); 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6 mila euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (incrementata ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza a 7.560 euro o in caso di abitazione in locazione a 9.360);

c) con riferimento al godimento di beni durevoli, 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di disabili; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti indicati dal Decreto di cui si tratta.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Le predette disposizioni non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui si tratta. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l’elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE.

I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche 6 di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del RdC, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute.

Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE.

Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi del DPCM n. 159/13, art. 31. In ogni caso anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del DPCM richiamato: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale; a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Ai soli fini del RdC il reddito familiare è determinato, ai sensi del DPCM n. 159/13, art. 4, comma 22, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrono le condizioni di cui all’art. 2 del DL di cui si tratta.

Art. 3 – Beneficio economico. Su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6 mila euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, c. 43 (per la definizione della Pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro); b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto in locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui (per la Pensione di cittadinanza la soglia è pari a 1.800 euro annui).

Il beneficio economico è esente dal pagamento dell’IRPEF e in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Non può essere inoltre inferiore a 480 euro annui. Il RdC decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste all’art. 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne. La Pensione di cittadinanza è divisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme:

 dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle CO, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019, devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione delle Piattaforme del RdC.

 dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione delle Piattaforme del RdC, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, non cumulabile con l’incentivo per l’avvio di lavoro autonomo, il beneficiario fruisce, senza variazione, del RdC per le due mensilità successive a quella della variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata sopra indicata. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata entro 2 mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio, i limiti temporali di cui al comma 6, si applicano al nucleo familiare modificato, o a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di RdC.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovino in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dal Decreto stesso.

Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto sottocitato, l’ammontare del beneficio non speso o non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente DL, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Art. 4 – Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale. L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Sono tenuti agli obblighi previsti dall’art. 4, tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti disabili, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato. Possono inoltre essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, nonché lavoratori a basso reddito e coloro che frequentano corsi di formazione. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata, principi e criteri generali da adottarsi, da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri, anche all’esito del primo periodo di applicazione del RdC. I componenti con carichi di cura sono esclusi dagli obblighi di partecipazione ai progetti, a titolarità dei Comuni, utili alla collettività.

Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l’apposita piattaforma digitale del RdC, ovvero in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ovvero resa all’INPS, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi previsti, sono individuati e resi noti ai centri per l’impiego per il tramite della piattaforma digitale del RdC, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del RdC: a) assenza di occupazione da non più di due anni; b) essere beneficiario della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno; c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i CPI; d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi del DLgs n. 147/17.

Per il tramite della piattaforma digitale del RdC, sono altresì resi noti ai centri per l’impiego i beneficiari del RdC maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti sopraindicati e dall’eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. La piattaforma digitale del RdC, rende inoltre noto ai centri per l’impiego anche l’elenco dei beneficiari del RdC che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui l’operatore del centro per l’impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale del RdC, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale. L’invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l’hanno determinato all’esito degli incontri presso il centro per l’impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l’identificazione delle condizioni di particolare criticità qui emerse.

Qualora i soggetti beneficiari non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, la rendono all’atto del primo incontro presso il CPI. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura.

I soggetti beneficiari, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i CPI o, dove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti privati accreditati per i Servizi per il lavoro, un Patto per il lavoro, che equivale al Patto di servizio personalizzato. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l’ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del RdC. I beneficiari sono tenuti (comma 8) a: a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro; b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro (in particolare: registrarsi sulla piattaforma del RdC, anche per il tramite di portali regionali se presenti e consultarla quotidianamente; svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte; accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro; sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione; accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue e in caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza del beneficio stesso, la prima offerta utile di lavoro congrua). La congruità dell’offerta di lavoro è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate (comma 9).

I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio dai servizi competenti per il contrasto della povertà dei Comuni. Agli interventi connessi al RdC, incluso il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare.

Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi al lavoro, i servizi competenti sono comunque individuati presso i CPI e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme del RdC per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’Inclusione Sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai CPI e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza. Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato, di cui all’art. 6 del DLgs n. 147/175 e conseguentemente, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l’Inclusione Sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento al lavoro, ove opportuni e fermo restando gli obblighi, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’art. 7 del DLgs n. 147/17, che, conseguentemente, si intendono riferiti al RdC. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. Quest’ultimo e il Patto per l’Inclusione Sociale, i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono LEP nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite, lo stesso è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino a un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al RdC. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto.

I Comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario, sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai Comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata.

I centri per l’impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali del RdC, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale. All’attuazione di tali disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le finalità di cui al presente Decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del TUIR. La convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l’impiego e dei Comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

Art. 5 – Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio. Il RdC è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli Uffici Postali e anche mediante modalità telematiche. Le richieste possono essere presentate inoltre presso i CAF, previo convenzionamento con l’INPS. Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato. Con provvedimento dell’INPS, sentiti il Ministero del Lavoro e il Garante per la protezione dei dati personali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL di cui si tratta, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con Decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del RdC anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all’avvio della precompilazione della DSU medesima. In sede di prima applicazione e nelle more dell’adozione del Decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l’INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che a seguito dell’attestazione ISEE presentino valori dell’indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all’art. 2, ossia con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali dei beneficiari. Il RdC è riconosciuto dall’INPS ove ne ricorrano le condizioni. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta RdC. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta RdC permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile indicato dalla norma. Con provvedimento dell’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle tramite Carta RdC, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.

Art. 6 – Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale. Per l’analisi, il monitoraggio, la valutazione e il controllo del programma del Rdc è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell’ambito del Sistema informativo operano due piattaforme digitali dedicate al RdC, una presso l’ANPAL per il coordinamento dei CPI e l’altra presso il Ministero del Lavoro per il coordinamento dei Comuni, in forma singola e associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle Amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei princìpi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.

La Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro è implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro. Le Regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme del RdC le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l’interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa.

L’INPS mette a disposizione del sistema informativo del RdC, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni economiche e patrimoniali, quelle sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall’INPS e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale all’attuazione della misura e altre utili alla profilazione occupazionale.

Le piattaforme del RdC sono il portale delle comunicazioni tra i CPI, i soggetti privati accreditati per i servizi per il lavoro, i Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l’ANPAL e il Ministero del Lavoro e l’INPS. In particolare sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme: le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, entro 5 giorni dalla medesima; le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni entro 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell’INPS ai fini dell’irrogazione delle suddette sanzioni; l’esito delle verifiche da parte dei Comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno per essere messe a disposizione dell’INPS ai fini della verifica dell’eleggibilità; l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei Comuni e ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei due Patti. Le piattaforme sono inoltre uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale.

Al fine di attuare il RdC anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l’efficienza del programma e l’allocazione del lavoro, il Ministero del Lavoro può avvalersi di Enti controllati o vigilati da parte di Amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con Decreto del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del RdC, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione da svolgere nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al sistema informativo del RdC.

Le suddette attività sono svolte dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’ANPAL, dai Centri per l’impiego, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai Comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 - Sanzioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca del beneficio stesso, è punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui sopra e per i reati previsti dal DL stesso, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna.

Fermo quanto illustrato sopra, quando l’Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza, ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi variazione intervenuta, la stessa Amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario decaduto è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla revoca. È inoltre disposta la decadenza dal RdC, quando uno dei componenti il nucleo familiare, tra l’altro: non effettua la DID; non sottoscrive il Patto per il lavoro o quello per l’inclusione sociale quando vi sia obbligato; non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva, in assenza di giustificato motivo; non aderisce ai progetti a titolarità dei Comuni; non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ovvero in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta congrua utile. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito sono effettuati dall’INPS che dispone inoltre, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

I CPI e i Comuni, nell’ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme digitali RdC al fine della messa a disposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di sanzioni, entro 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’evento da sanzionare. L’INPS per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei CPI e dei Comuni, gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione, determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile.

Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all’Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell’allegato A al presente Decreto, integrabile con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, sentiti l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti dal Decreto di cui si tratta, l’erogazione del beneficio del RdC è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice competente. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme del RdC. La sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

Art. 8 – Incentivi per l’impresa e per il lavoratore. Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al RdC, presso l’ANPAL, le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto privato accreditato per i servizi per il lavoro, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo l’esonero è concesso nella misura fissa di cinque mensilità. L’importo massimo del beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario del RdC, effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui alla Legge n. 388/00, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario, stipula presso il CPI, ove necessario, un Patto di formazione con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Gli Enti di formazione accreditati possono stipulare presso i CPI e presso i soggetti privati accreditati dei Servizi per il lavoro, laddove tale possibilità sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di Formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo, sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite della metà dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo l’esonero è concesso nella misura fissa di 6 mensilità per metà dell’importo del RdC. L’importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La restante metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, per metà dell’importo del Rdc, è riconosciuta all’Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume i beneficiario di RdC. Nel caso di licenziamento del beneficiario, effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui alla Legge n. 388/00, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o giustificato motivo. Le agevolazioni previste si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione di Rdc, è riconosciuto in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9 – Assegno di ricollocazione. Nella fase di prima applicazione del presente Decreto Legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il CPI, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’Assegno di ricollocazione (AdR), graduato in funzione del profilo professionale di occupabilità, da spendere presso i CPI o presso i soggetti privati accreditati dei Servizi per il lavoro. A pena di decadenza del beneficio del RdC, le persone di cui sopra devono scegliere, entro 30 giorni dal riconoscimento dell’AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall’ANPAL, anche per il tramite dei CPI o degli Istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6, qualora residui parte dell’importo dell’assegno; nel caso in cui, entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest’ultimo è tenuto a rivolgersi ad un altro soggetto erogatore.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: l’affiancamento di un tutor; il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale; l’assunzione dell’onere da parte del beneficiario di svolgere le attività individuate dal tutor; l’assunzione dell’onere di accettare l’offerta di lavoro congrua; l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al CPI e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato da parte dell’interessato di svolgere le attività individuate dal tutor o di un’offerta di lavoro congrua, al fine dell’irrogazione delle sanzioni e, infine, la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi.

In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione al CPI con cui è stato stipulato il Patto per il Lavoro o, nella situazione di cui all’art. 4, c. 9 relativo alla congruità dell’offerta di lavoro, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario. Le modalità operative e l’ammontare dell’Assegno di ricollocazione sono definite con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del MLPS. Il finanziamento è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro. L’ANPAL provvede a monitorare l’andamento delle risorse. Sulla base delle relazioni mensili e in base a previsioni statistiche effettuate, tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l’ANPAL sospende l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio di esaurimento delle risorse.

Al fine di consentire all’Istituto nazionale di statistica di procedere all’effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente Decreto, sono apportate modificazioni al DLgs n. 322/89 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica). Nello specifico gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda, forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all’amministrazione o all’ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente. Per i trattamenti di dati personali, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Fino alla data del 31 dicembre 2021, l’erogazione dell’AdR ai soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del DLgs n. 150/15 (percettori NASpI la cui disoccupazione eccede i 4 mesi), è sospesa.

Art. 10 – Coordinamento, monitoraggio e valutazione del RdC. Il Ministero del Lavoro è responsabile e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all’art. 6, di quelle fornite dall’INPS e dall’ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull’attuazione del Rdc, pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del RdC. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, approvato nell’ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell’ANPAL e da un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5% dei nuclei beneficiari, all’interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere specifiche deroghe per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del RdC possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il Decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui sopra. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell’INPS, dell’ANPAL e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali. Una volta entrata a pieno regime la misura del RdC, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l’attuazione del RdC e a tal fine istituisce, nell’ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) è responsabile, sentita l’ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale, nonché della valutazione; b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell’ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l’impiego; c) predispone protocolli formativi e operativi; d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell’attuazione del RdC, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle Regioni interessate e, su richiesta dell’ambito territoriale e d’intesa con la Regione, sostiene interventi di tutoraggio. Ai tali compiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi dell’INAPP, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11 – Modificazioni al DLgs n. 147/17. A decorrere dal 1°aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all’art. 13, c. 1, del DL di cui si tratta6, relativo al Reddito di inclusione (vedi di seguito l’art. 13), è abrogato il Capo II (Misura nazionale unica di contrasto alla povertà) del Decreto Legislativo n. 147/17, ad eccezione dei seguenti: articolo 5 (Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale) cui sono apportate modificazioni; articolo 6 (Progetto personalizzato) cui sono apportate modificazioni; articolo 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà) cui sono apportate modificazioni; articolo 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica) cui sono apportate modificazioni. Articolo 21 (Rete della protezione e dell’inclusione sociale) cui sono apportate modificazioni: al fine di agevolare l’attuazione del RdC è costituita, nell’ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete, dai responsabili per le politiche del lavoro nell’ambito delle Giunte regionali e delle Province autonome, designati dai rispettivi Presidenti, da un rappresentante dell’ANPAL e da un rappresentante dell’INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. “Tale articolo dispone le modifiche indicate utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il ReI e il Reddito di cittadinanza”.

Art. 12 – Disposizioni finanziarie per l’attuazione del RdC. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del RdC e della Pensione di cittadinanza, degli incentivi, nonché dell’erogazione del Reddito di inclusione (Rei) e delle altre misure aventi finalità analoghe a quelle del RdC, sono autorizzati limiti di spesa determinati nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro a decorrere dal 2022, da ascrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”.

Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle Regioni e delle Province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse destinate al potenziamento dei Centri per l’impiego, ai sensi della Legge di Bilancio 2019. Oltre a tali risorse per l’attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l’anno 2019, di 130 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Al fine di garantire l’avvio e il funzionamento del RdC nelle fasi iniziali del programma, nell’ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni, d’intesa con le medesime Regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL, anche per il tramite di ANPAL Servizi S.p.A. A questo fine, il Piano individua le Regioni e le Province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle Regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra ANPAL Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell’assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle Regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2019, di 130 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse del Piano suddetto, è autorizzata la spesa a favore di ANPAL Servizi S.p.A., che adegua i propri regolamenti, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del RdC, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l’equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome. Nell’ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all’erogazione del RdC, anche al fine di consentire alle medesime l’assunzione di personale presso i Centri per l’impiego.

Fermo restando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, le Regioni, le Province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le Province e le Città metropolitane se delegate all’esercizio delle funzioni con Legge regionale, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall’anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai Centri per l’impiego, e a decorrere dall’anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all’accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con il Piano straordinario sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome. A decorrere dall’anno 2021, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità previste dalla Legge di Bilancio 2019, risorse da destinare ai Centri per l’impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all’esercizio delle relative funzioni. All’articolo 1, comma 258, della Legge di Bilancio 2019, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: “le Regioni sono autorizzate” sono sostituite dalle seguenti: “le Regioni e le Province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale, sono autorizzati”. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le Regioni e le Province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le Province e le città metropolitane se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, di cui alla Legge n. 125/15. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative.

Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l’espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall’anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL Servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.Al fine di adeguare le spese di funzionamento di ANPAL per l’attuazione del RdC è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021. Ai predetti oneri si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 258, quarto periodo, della Legge di Bilancio 2019; b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera a).

In deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della Legge n. 145/18 (Legge di Bilancio 2019) e nei limiti della dotazione organica dell’INPS, a decorrere dall’anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto di cui si tratta.

Al fine dell’adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del Lavoro per le attività di competenza di cui all’art. 6 del Decreto di cui si tratta, relative alle Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti, nonché per le attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

All’art. 1 della Legge n. 145/18 (Legge di Bilancio 2019) sono apportate modifiche, tra le quali quella relativa al funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A. a cui è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019. Inoltre, lo stanziamento fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, destinato ai CPI, è fissato fino a 467,2 milioni di euro per l’anno 2019 e 403,1 milioni di euro per il 2020.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Le richieste presentate ai Comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all’INPS entro i successivi sessanta giorni. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il RdC, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell’art. 6 del DLgs n. 147/17. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all’art. 9 del DLgs n. 147/17 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del RdC da parte di alcun componente del nucleo familiare.

Sono fatte salve le richieste del RdC presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla Legge di conversione del presente Decreto ai fini dell’accesso al beneficio.

Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all’erogazione di servizi destinati ai beneficiari del RdC nell’ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente Decreto. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall’anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del RdC, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del RdC. Ai fini di tale attuazione è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.