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Legge 6 maggio 2021 n. 61 : Legge di conversione del DL Covid-19 ( DL 30/2021 )


E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 112 del 12 maggio 2021 la Legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del D.L. n. 30/2020 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, nonché interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 

( testo coordinato )

SMART-WORKING ; CONGEDI E BONUS BABY-SITTING

La legge prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:

  • per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
  • per i genitori lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting.

La legge di conversione prevede che il beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. 

Inoltre, ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. 

Confermati i criteri di attribuzione del colore alle Regioni, Province o Comuni. In particolare, il colore sarà assegnato sulla base del numero dei contagi in rapporto alla popolazione. Nello specifico:

- per le zone rosse, le regole, definite con ordinanza del Ministero della Salute, si applicano nelle Regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;

- i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:

  1. nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  2. nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Fonte: Gazzetta Ufficiale