Gazzetta Ufficiale

Stampa

Legge 21 settembre 2022 n 142 : IL Decreto Aiuti-bis è legge


icona

IL Decreto Aiuti-bis è Legge. È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, la Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis”), riguardante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali». [TESTO COORDINATO] 

Il provvedimento risulta composto da 43 articoli suddivisi in otto capi. Le principali misure in materia di lavoro e previdenza sono ricomprese nel titolo IV° e prevedono : 

Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale : Per l’anno 2022 l’incremento a € 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 3, TUIR, includendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; 

Art. 20 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti : Per il 2° secondo semestre 2022, è previsto un incremento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente, pari a 1,2 per cento. La legge di bilancio 2022 (legge 234/21 art. 1 comma 121) aveva già previsto un esonero pari allo 0,8 per tutto il 2022. 

L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Art. 21 – Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 - Viene anticipato al 1° novembre 2022 il pagamento del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, per l’anno 2021, pari allo 0,2. Per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, un incremento transitorio, di 2 punti percentuali, della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni. L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di € 2.692. 

Art. 21-bis – Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni [introdotto in sede di conversione ] : Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo innalzato da 750 € a 1.000. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge; 

Art. 22 – Estensione indennità una tantum 200 euro - L’indennità viene estesa ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino al 18 maggio 2022, pur avendo una retribuzione mensile imponibile non eccedente l’importo di € 2.692, non abbiano beneficiato dell’esonero contributo dello 0,8% previsto dalla legge di Bilancio 2022 in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS. L’indennità spetta ora anche a pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022 ; dottorandi e assegnisti di ricerca con reddito 2021 non superiore ad € 35.000 e collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità Covid-19 ; 

Art. 23 – Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi - aumentata da € 500 milioni ad € 600 milioni la dotazione finanziaria del Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti; 

Art. 23-bis e 25-bis – Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 : Sono prorogate dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 le disposizioni secondo cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 

Ad essere prorogate fino al 31 dicembre 2022 sono anche le disposizioni che riconoscono il diritto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Condizione per esercitare il diritto è a che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. 

Per l’attuazione delle proroghe sono stanziati € 18.660.000 per il 2022 prelevati dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e dal Fondo per le politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Sono da segnalare infine : 

  • Art. 1 – Proroga al quarto trimestre 2022 dei bonus sociali
  • Art. 6 – Estensione al III° trimestre 2022 dei crediti d’imposta acquisto di energia elettrica e gas
  • Art. 9-ter – Stanziati 50 milioni di euro per le associazioni sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalla crisi energetica
  • Art. 25 – Bonus psicologi
  • Art. 27 – Bonus trasporti
  • Art. 30 – Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
  • Art. 41-bis – Estensione del perimetro di applicazione della definizione agevolata dei giudizi tributari

Fonte : Gazzetta Ufficiale