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Assunzioni agevolate per il 2023 : Tre opzioni per il datore di lavoro


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Sul fronte assunzioni agevolate, per il 2023, la Legge di Bilancio ha introdotto tre nuove opzioni per i datori di lavoro che intendono procedere con nuove assunzioni avvalendosi di sgravi contributivi per per ridurre il costo del lavoro. 

La Legge 29 dicembre 2022 n 197 introduce un nuovo esonero contributivo per i beneficiari di reddito di cittadinanza, che si va a sovrapporre all'agevolazione prevista dal Decreto istitutivo del reddito di cittadinanza ( DL 4/2019 ). Ulteriori interventi sono previsti per agevolare l’inserimento stabile nel mercato del lavoro di giovani under 36 e donne svantaggiate. La forma dell'agevolazione è sempre la stessa un esonero contributivo totale dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro ma diverse sono le condizioni per poterlo applicare.

ASSUNZIONI UNDER 36 : 

Ai datori di lavoro che intendono assumere giovani di età inferiore ai 36 anni di età, con assunzione diretta a tempo indeterminato o trasformare contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato verrà riconosciuto anche nel 2023 l’esonero contributivo totale.

L’ esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. 

L’esonero viene riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 

L’esonero può essere riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 

L’ agevolazione può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. 

Sono esclusi dall’esonero in commento i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico; nonché le prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato e le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio. 

Al 29 marzo l'autorizzazione della Commissione UE non è ancora arrivata, e pertanto l'agevolazione non può trovare ancora applicazione. Trattandosi di una deroga all'incentivo strutturale previsto dalla L. n. 205/2017 i datori di lavoro potranno invece avvalersi della misura introdotta per il 2018.

BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA : 

Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’ esonero si applica anche nel caso di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato. 

L’esonero, subordinato anch’esso all’autorizzazione della Commissione Europea, viene riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, in alternativa all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili per una durata pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del reddito di cittadinanza ( art. 8 del DL 4/2019 ). 

Anche in questo caso, in attesa dell'autorizzazione UE, il datore di lavoro che intende procedere con l'assunzione di un percettore di Reddito di Cittadinanza potrà / dovrà utilizzare l' incentivo previsto all'art. 8 del DL 4/2019.

OCCUPAZIONE FEMMINILE : 

L’esonero contributivo totale è riconosciuto in favore dei datori di lavoro che procedono con le assunzioni di donne considerate svantaggiate che possono soddisfare uno dei seguenti requisiti : 

  • almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Nella seconda ipotesi, è opportuno ricordare che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta degli aiuti e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate. 

Come nei due casi precedenti l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione UE. In attesa del placet , i datori di lavoro interessati possono avvalersi dell'esonero con le stesse finalità previsto dalla Legge Fornero ( L. 92/2012 ) . L'agevolazione prevede una riduzione pari al 50% dei contributi posti a carico del datore, per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine , elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato o nel caso di assunzione a tempo indeterminato.