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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 130/2018: Detassazione Premi per il risultato incrementale


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Con la risposta n. 130/2018, l’Agenzia delle Entrate valuta un sistema di premi di risultato ai fini dell’applicazione della detassazione consentita dalla Legge di stabilità 2016 (art.1, commi 182-190, L. 208/2015).

La detassazione consente l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal decreto 25 marzo 2016.

Secondo il menzionato decreto sono da considerare premi di risultato le “ somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.”

Nel esaminare il caso, l'Agenzia delle Entrate  ribadisce, con la risposta n. 130/2018, come debbano essere intesi i due concetti di variabilità e incrementalità del premio di risultato, ribadendo quanto già precisato con la circ. n. 28/E del 15.06.2016.

Il riferimento alla variabilità del premio non deve essere intesa come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obbiettivo definito dall’accordo di II° livello, bensì come incertezza nell’erogazione del premio.

In merito al requisito dell’incrementalità non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

Nel caso esaminato nella risposta n. 130/2018, l’Agenzia delle Entrate ha considerato la detassazione non applicabile in quanto l'erogazione dei premi di risultato non è subordinata al conseguimento di risultati incrementali rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio. L'Agenzia ha altresì rilevato che i risultati erano ancorati al raggiungimento di parametri stabili, fissati nel contratto aziendale

Fonte: Agenzia delle Entrate