Con la conversione del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (c.d. "DL Salute e Sicurezza"), ad opera della Legge 29 dicembre 2025, n. 198, sono state introdotte alcune importanti novità in relazione alla patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 609/2026, interviene sul tema fornendo indicazioni operative in materia di lavoro irregolare.
Il Decreto ha inasprito l’impianto sanzionatorio del 2024, incidendo direttamente sulla gestione dei crediti e sulla possibilità per le imprese di continuare a operare in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza, al fine di potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive. Oltre all’inasprimento delle sanzioni, sono state ridotte le tempistiche di decurtazione, che ora opera già a partire dalla prima contestazione dell’irregolarità notificata dagli organi competenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutte le violazioni connesse all’impiego di lavoratori in nero (punti 22 e 23 della tabella dell’Allegato I-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per cui era prevista una decurtazione di 2 o 3 punti) sono ricondotte al punto 21 dell’allegato I-bis del medesimo decreto. Tale punto prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, a prescindere dal numero di giornate di impiego. Resta immutata l’ulteriore decurtazione di un punto per ciascun lavoratore qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dal punto 24 dell’allegato I-bis (impiego di lavoratori clandestini, minori in età non lavorativa o percettori dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro).
In tali fattispecie – precisa l’Ispettorato – non trova applicazione il "meccanismo calmieratore" previsto dall’articolo 27, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 81/2008. Tale meccanismo limita l’entità massima delle decurtazioni in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave qualora, nel medesimo accertamento ispettivo, vengano contestate più violazioni tra quelle elencate nella tabella decurtazione punti.
Nella nota, l’Ispettorato chiarisce inoltre che l’eventuale regolarizzazione dei lavoratori, effettuata in ottemperanza alla diffida contenuta nel verbale unico, non consente di evitare la decurtazione dei punti. Ne consegue che, in caso di accertamento di più lavoratori in nero, l’apparato sanzionatorio si rivela particolarmente severo. Applicandosi una decurtazione pari alla somma aritmetica delle penalizzazioni per ogni singolo lavoratore, potrebbero essere sufficienti già tre lavoratori irregolari per far scendere i crediti sotto la soglia minima di 15 punti necessaria per poter proseguire l’attività.
Un'ulteriore novità riguarda le tempistiche con cui operano le decurtazioni in caso di impiego irregolare di manodopera. Se in precedenza bisognava attendere l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, ora la decurtazione opera a seguito della notifica del verbale unico di accertamento con cui viene contestato l’impiego di lavoratori in nero.
Le nuove disposizioni trovano applicazione per le violazioni amministrative commesse a partire dal 1° gennaio 2026. Per le irregolarità accertate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 (data di avvio dell’operatività della patente a crediti) e il 31 dicembre 2025, continua invece ad applicarsi il regime previgente, che subordina la decurtazione dei punti all’adozione di un provvedimento definitivo di ordinanza-ingiunzione.
L’Ispettorato precisa infine che il datore di lavoro viene informato della decurtazione dei crediti direttamente nel verbale unico di accertamento, contestualmente alla notifica della maxisanzione per lavoro nero. Qualora il verbale perda efficacia a seguito di archiviazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, o qualora l’ordinanza-ingiunzione venga successivamente annullata in sede giudiziaria, i crediti precedentemente decurtati verranno riassegnati, ripristinando il punteggio originario della patente a crediti.
Fonte: INL
