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Con la sentenza n. 90 del 21.01.2026, il Tribunale di Agrigento afferma che il lavoratore non può chiedere l’applicazione di una condizione venuta meno in virtù di un accordo sindacale, dal momento che la stessa non è suscettibile di essere conservata secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda piuttosto il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, deducendo di non aver goduto regolarmente dei tempi di riposo riconosciuti dalla normativa, ricorre giudizialmente al fine di sentir condannata la società al pagamento del correlativo lavoro straordinario in eccedenza rispetto a quello già liquidato nelle buste paga.
A fondamento della propria richiesta, il medesimo sostiene – tra le altre cose – anche una disparità di trattamento con i colleghi assunti prima di lui, nei confronti dei quali non trovava applicazione l’accordo sindacale del 2007 che aveva ridisegnato la turnazione.
La sentenza
Il Tribunale di Agrigento rileva, preliminarmente, che nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti.
Secondo il Giudice, infatti, il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente.
Ciò, continua la sentenza, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale.
Su tali presupposti, il Tribunale di Agrigento rigetta il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste.


