L’articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) ha previsto una procedura semplificata per definire la chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area.
Con decreto ministeriale 5.09.2019 sono stati definiti i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive (Allegato A – Allegato B) da parte delle imprese beneficiarie che hanno ultimato l’intervento agevolato entro il termine del 31 dicembre 2012, ai sensi dall'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sono previste due diverse procedure in relazione allo stato dell’iter agevolativo dell’intervento alla data di pubblicazione del decreto ministeriale:
1. provvedimento definitivo di concessione non ancora adottato;
2. provvedimento definitivo di concessione già adottato ma con saldo finale spettante non liquidato.
Procedura 1
Le imprese beneficiarie devono presentare la dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 5 settembre 2019 per la determinazione degli importi residui ancora da erogare.
Con tale dichiarazione le imprese beneficiarie attestano l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. La dichiarazione deve essere trasmessa all’indirizzo pec dgiai.div09@pec.mise.gov.it, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso tale termine, il Ministero procede all’adozione del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni, definendo il saldo residuo spettante sulla base delle spese dichiarate per la realizzazione dell’investimento e riconosciute ammissibili in base alla normativa in vigore e nei limiti del contributo originariamente concesso.
Successivamente il Ministero dispone la liquidazione delle somme residue dovute, previa verifica delle condizioni di erogabilità stabilite dalla legge.
Nei confronti delle imprese beneficiarie che non presentano la dichiarazione sostitutiva secondo le modalità e i termini sopra indicati, il Ministero accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.
Procedura 2
Le imprese beneficiarie devono presentare una dichiarazione sostitutiva semplificata di cui all’Allegato B del decreto ministeriale 5 settembre 2019 per l’adozione degli atti necessari alla liquidazione del saldo finale spettante.
La dichiarazione deve essere trasmessa all’indirizzo pec dgiai.div09@pec.mise.gov.it, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Successivamente il Ministero dispone la liquidazione delle somme residue dovute, previa verifica delle condizioni di erogabilità stabilite dalla legge.
Fonte: MISE – Decreto 5.09.2019