Con l’ordinanza n. 24595 del 13.09.2024, la Cassazione afferma che è illegittima, perché non qualificabile come attività di regolare affissione o proselitismo, la condotta del lavoratore che entra in azienda con volantini sindacali attaccati al corpo.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente la sanzione disciplinare irrogatagli per essere entrato all’interno dei locali aziendali con dei volantini sindacali attaccati al petto ed alla schiena.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che tale manifestazione non rientrasse nel libero esercizio dell'attività sindacale.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l'attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro è consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale.
In particolare, continua la sentenza, pur non essendovi alcun divieto di svolgere proselitismo durante l'orario di lavoro, occorre non solo che esso sia compiuto da dipendenti in regolare permesso (quali i dirigenti della R.S.A.), ma anche che, per le modalità e le cautele in concreto adottate, risulti di fatto non pregiudicato il normale profilo funzionale e produttivo dell’impresa.
Secondo i Giudici di legittimità, poi, è utile sottolineare che a tutti i lavoratori è consentito lo svolgimento di attività sindacale nelle modalità previste dalla contrattazione collettiva; modalità che, nel caso di specie, non includevano anche il proselitismo posto in essere dall' "uomo sandwich".
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità della sanzione disciplinare irrogatagli.
A cura di WST