Con l’ordinanza n. 24148 del 28.08.2025, la Cassazione afferma che ai lavoratori trasfertisti non possono essere riconosciuti né l’indennità di trasferta né i rimborsi spese esenti, dal momento che è già prevista un’agevolazione dell’imponibilità al 50% delle indennità e maggiorazioni agli stessi riconosciute.
Il fatto affrontato
La società propone ricorso per accertamento negativo avverso il verbale con cui l’INPS aveva contestato l’omesso versamento dei contributi sugli importi relativi alle spese sostenute dal datore per i lavoratori trasfertisti inviati presso vari cantieri.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che ai trasfertisti non potevano essere riconosciuti né l'indennità di trasferta né rimborsi spese esenti, operando una agevolazione ad hoc.
L’ordinanza
La Cassazione rileva che lavoratori trasfertisti sono quelli per cui non è stabilità una sede di lavoro, la cui attività richiede continua mobilità e che percepiscono un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Per la sentenza, agli stessi non si applica il regime di non imponibilità previsto per le trasferte, ove l’indennità, che è corrisposta solo in occasione delle stesse, è variabile in funzione del luogo e della durata.
Secondo i Giudici di legittimità, a fronte di tale differenza, per ciò che concerne i trasfertisti, i rimborsi delle spese vanno interamente compresi nella base di calcolo per i contributi da versarsi, dal momento che per tale categoria di dipendenti opera una agevolazione ad hoc secondo cui le indennità loro spettanti concorrono a formare il reddito solo nella misura pari al 50% del relativo ammontare.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza della richiesta contribuzione.
A cura di WST